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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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15.09.2023 - tributi

ALIQUOTE IMU – INDICAZIONI DEL MEF SU FATTISPECIE E MODALITÀ PER LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE

Il MEF indica le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU e definisce le modalità di elaborazione e trasmissione del Prospetto che conterrà quelle selezionate dagli Enti locali. Tra queste, rientrano anche i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e le Aree fabbricabili.

Queste sono le indicazioni contenute nel decreto del MEF del 7 luglio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2023, in linea con le previsioni della legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019, art.1, comma 756) che ha dettato la disciplina della cd. “nuova IMU”.

In tale contesto, infatti, la legge di Bilancio 2020 ha stabilito che la facoltà dei Comuni di diversificare le aliquote IMU può esercitarsi esclusivamente con riferimento a fattispecie predeterminate e individuate da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e che la delibera di approvazione delle nuove aliquote, di cui il prospetto delle fattispecie selezionate diventa parte integrante, va redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La delibera approvata senza prospetto, infatti, non produce effetti.

Le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU individuate dal decreto sono:

­ abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

­ fabbricati rurali ad uso strumentale;

­ fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;

­ terreni agricoli;

­ aree fabbricabili;

­ altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il decreto riconosce, inoltre, ai Comuni anche la facoltà, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, di introdurre, all’interno di ciascuna fattispecie, ulteriori differenziazioni esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell’Allegato A, dello stesso decreto.

A titolo esemplificativo, nell’ambito dei fabbricati appartenenti al gruppo D, l’Allegato A consente l’ulteriore differenziazione delle aliquote in relazione a una serie di criteri a loro volta specificamente declinati, come ad esempio la categoria catastale, la superficie, la collocazione immobile o l’utilizzo del fabbricato.

L’obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2024.

Le aliquote così stabilite hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini di tale pubblicazione, il Comune deve inserire il Prospetto nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre, termine perentorio.

In linea generale, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente. Solo per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, la mancanza di una delibera approvata secondo le modalità indicate comporterà l’applicazione delle aliquote di base fino all’approvazione della delibera secondo le nuove indicazioni.

Il decreto precisa, inoltre, che l’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intenda diversificare le aliquote.

Le indicazioni operative per l’utilizzo dell’applicazione informatica, viene precisato, saranno rese note attraverso un’apposita comunicazione, o circolare, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze nonché sul Portale del federalismo fiscale.


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