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Servizio Tecnico – dott.ssa Sara Meschini - ing. Angelo Grazioli - ing. Paola Arici
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15.05.2023 - lavori pubblici

ANOMALIA DELL’OFFERTA – È PRECLUSA ALL’ORGANO GIURISDIZIONALE LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE UN’AUTONOMA VERIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA, O MENO, DELL’ANOMALIA

(Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2023, n. 4559)

Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul giudizio di verifica dell’offerta anomala, statuendo che, essendo questa espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, è preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia.

I giudici ricordano infatti il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di anomalia dell’offerta e sindacabilità del giudice amministrativo, secondo cui “la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge” (Cons. Stato, n. 4620 del 2021; Cons. Stato n. 4209 del 2021): detta valutazione, infatti “è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Inoltre, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta “non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione”.

I giudici hanno precisato, infine, che “è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell’appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una ‘caccia all’errore’ nella loro indicazione nel corpo dell’offerta”.

ALLEGATO: 04.04 Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2023, n. 4559


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