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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: enrico.massardi@ancebrescia.it
13.10.2023 - ambiente

BONIFICHE AMBIENTALI: È LEGGE LA POSSIBILITÀ DI DELEGA AI COMUNI

Con la conversione del decreto-legge n. 104/2023, ad opera della Legge 9 ottobre 2023, n. 136 (GU n. 236 del 9 ottobre 2023) è stata confermata la facoltà delle Regioni di delegare agli Enti locali le funzioni in materia di bonifiche, nonché quelle relative alle autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Il provvedimento introduce importanti novità su attività economiche, finanziarie ed investimenti strategici. Per quanto riguarda la materia ambientale, di particolare interesse risulta la disposizione contenuta nell’art. 22 del Decreto Legge n. 104, come modificato dalla Legge di conversione n. 136/2023, la quale attribuisce alle Regioni la potestà di delegare agli Enti locali, con legge, le funzioni in materia di autorizzazione ordinaria per gli impianti di trattamento rifiuti, di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; nonché le funzioni in materia di bonifiche dei siti contaminati, di cui agli art. 242 e 242-bis del D.lgs. 152/2006.

La disposizione specifica, inoltre, che con la medesima legge regionale debbano essere anche disciplinati:

  • i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Regione;
  • il supporto tecnico-amministrativo agli Enti cui sono trasferite le funzioni stesse;
  • l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime.

Si sottolinea che, in linea con quanto auspicato dall’Ance, sono fatte salve tutte le disposizioni regionali che hanno trasferito le funzioni amministrative predette, vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione.

Grazie a questo provvedimento può dirsi definitivamente scongiurata la situazione di grave impasse che si era creata all’indomani della sentenza 160/2023 della Corte costituzionale, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia 30/2006, che rischiava di avere gravi ripercussioni anche per le altre Regioni su tutti i processi di rigenerazione urbana e risanamento dei suoli, nonché inevitabilmente sulle opere del PNRR.


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