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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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14.07.2023 - lavori pubblici

CONCESSIONARIE – ANAC FORNISCE INDICAZIONI PER CALCOLARE LA QUOTA DI APPALTI DA AFFIDARE A TERZI

Ance Brescia informa che, con la delibera n.265 approvata lo scorso 20 giugno, l’Anac precisa l’ambito di applicazione della misura prevista dall’articolo 186 e la base di calcolo delle quote di esternalizzazione, fornendo i metodi per calcolare la quota di investimenti da affidare a terzi.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023 ed è entrato in vigore lo scorso 1° luglio 2023.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Innanzitutto, si individuano le società interessate dall’obbligo di esternalizzazione degli appalti. In particolare, il provvedimento riguarda i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, (ossia il 1° Aprile 2023) di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga.

Pertanto, sono ricomprese anche le concessioni autostradali affidate senza gara, cui trovano applicazione, in aggiunta a quanto previsto all’art. 186, comma 6, i criteri per il calcolo delle quote di esternalizzazione indicati nei paragrafi da 3.1 a 3.7.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 186 del nuovo Codice appalti, sono escluse tutte le concessioni afferenti ai settori speciali, di cui al libro III del codice, ossia: gas e energia termica, elettricità, settore idrico, trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, porti e aeroporti servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Al riguardo, si specifica che, in ogni caso, per i concessionari operanti nei settori speciali restano fermi gli obblighi di affidamento a terzi previsti nelle corrispondenti clausole contrattuali, in quanto definite anche sulla base di puntuali obblighi normativi.

BASE DI CALCOLO DELLE QUOTE DI ESTERNALIZZAZIONE

L’Anac precisa, inoltre, che i contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall’articolo 186 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni da eseguire nel periodo considerato, oggetto della concessione e sono, quindi, necessarie per l’esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario.

Non vanno invece nella base di calcolo i contratti stipulati per la gestione dell’attività del concessionario nel suo complesso quali, ad esempio, i contratti per l’acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attività svolte dal concessionario.

CRITERI PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI ESTERNALIZZAZIONE

Le parti definiscono la quota di esternalizzazione da applicare incrementando la quota minima del 50%, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

  • – criterio dimensionale, tenendo coto del valore complessivo della concessione, sulla base delle percentuali individuate;
  • – oggetto della concessione, applicando gli incrementi indicati, che, per le concessioni di costruzione e gestione, ammontano fino a ad un + 2,6%;
  • – della durata residua della concessione;
  • – caratteristiche del concessionario, tenendo in considerazione le dimensioni economiche del concessionario;

Per le società di scopo di cui all’articolo 194 del codice, sono considerate le dimensioni economiche dei soci.

Alla quota di esternalizzazione possono essere applicate delle decurtazioni al ricorrere delle seguenti circostanze:

  1. il concessionario ha effettuato investimenti recenti non ancora ammortizzati.
  2. il concessionario ha esternalizzato, in misura superiore al 50 per cento, le prestazioni oggetto della concessione riferite alla parte di contratto già eseguita.

SERVIZI INDIVISIBILI

ANAC precisa che la facoltà attribuita all’articolo 186 comma 3 trova applicazione per le concessioni di soli servizi o per le concessioni di costruzione e gestione in cui, essendo state completate le opere, residui la sola gestione.

DEFINIZIONE DI OPERATORI TERZI

L’obbligo di esternalizzazione può ritenersi assolto solo se la quota di prestazioni sia eseguita da operatori terzi rispetto al concessionario.

Non possono considerarsi operatori terzi quelli controllati o, comunque collegati al concessionario; qualora il concessionario sia un Consorzio o un RTI, sono da escludere, altresì, tutti i soggetti facenti parete del consorzio/raggruppamento, ed i relativi controllati/collegati.

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI IN ESSERE

Le concessioni già in esecuzione sono adeguate alle disposizioni in esame entro il 1° ottobre 2023.

Entro tale termine, le parti definiscono con apposito atto aggiuntivo la quota di esternalizzazione, cui segue la presentazione da parte del concessionario di un Piano degli affidamenti e l’avvio, senza indugio, le procedure di evidenza pubblica.

MISURE DI RIEQUILIBRIO DELLA QUOTA DI ESTERNALIZZAZIONE E CONTROLLI

Per le concessioni diverse da quelle autostradali, nell’atto aggiuntivo che definisce la quota di esternalizzazione, le Parti fissano, altresì, le tempistiche con le quali l’ente concedente effettua la verifica dell’avvenuto adeguamento nonché le misure di riequilibrio, da applicarsi in caso di accertato scostamento.

A tal fine, viene data priorità agli interventi che consentono di conseguire effettivamente la percentuale di esternalizzazione (pianificazione di nuove procedure di evidenza, cessazione degli affidamenti diretti a società in house o collegate etc).

E’ facoltà dell’ente concedente richiedere la presentazione di garanzie fideiussorie, da svincolare al momento del raggiungimento della quota prevista.

L’applicazione di eventuali penali può essere prevista solo nei casi in cui non sia più possibile ridefinire il Piano degli affidamenti.

Per i casi di persistente scostamento dalla quota di esternalizzazione, le parti possono prevedere l’introduzione di una clausola risolutiva.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegato:Delibera_ANAC_265_2023

 


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