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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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21.07.2023 - tributi

CONVERSIONE DEL CD DECRETO GOVERNANCE PA – MISURE FISCALI

Prorogato al 1° luglio 2024 il regime di esenzione IVA per le prestazioni rese dagli Enti associativi verso i propri associati. Prorogati anche i termini della definizione agevolata relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Scadenza al 20 luglio, senza maggiorazioni, per i versamenti di imposte dirette, IVA ed IRAP per i soggetti ISA.

Queste le misure fiscali d’interesse contenute nella legge 3 luglio 2023 n.87, di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 maggio 2023, n.51 – cd. Decreto Governance P.A.

Disposizioni in materia di esenzione IVA per gli Enti associativi (art.4, co.2-bis)

L’art. 4, co.2-bis, del D.L. 51/2023, introdotto in fase di conversione in legge, interviene sulla disciplina IVA applicabile per le operazioni effettuate, tra l’altro, da Enti associativi (cfr. l’art.5, co.15-quater, del D.L. 146/2021, convertito nella legge 215/2021, che apporta modifiche agli artt.4, co.4, e 10 del D.P.R. 633/1972 – cd. “Decreto IVA”).

In particolare, il Decreto Governance P.A. sposta dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore dell’esenzione IVA per alcune prestazioni di servizi rese proprio da tali soggetti, oggi escluse da IVA.

La proroga interesserà anche le Associazioni del sistema ANCE, limitatamente al caso in cui le stesse offrano servizi agli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici.

Infatti, tra le operazioni interessate dalla modifica del regime impositivo, sono annoverate le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Al riguardo, si ricorda che l’introduzione della misura, con decorrenza 1° gennaio 2024, era avvenuta nell’ambito della legge di Bilancio 2022 (art.1, co.683, legge 234/2021), al fine di rispondere alla procedura d’infrazione n.2008/2010, aperta dall’UE per violazione della norma italiana degli obblighi imposti dagli artt. 2 e 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

In particolare, in virtù della modifica al regime IVA, con effetto dal 1° luglio 2024, le suddette operazioni passeranno dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA, con rilevanti effetti in termini di adempimenti ai fini IVA.

Infatti, l’esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell’IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell’IVA e, come tali, non soggiacciono a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario, le operazioni esenti concorrono a formare il volume d’affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali, ad esempio, l’apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell’operazione.

Resta comunque ferma la possibilità di richiedere la disapplicazione degli adempimenti, ai sensi dell’art.36-bis del DPR 633/1972, qualora l’Associazione, unitamente all’attività istituzionale (che rimane comunque esclusa da IVA), svolga solo operazioni attratte dal nuovo regime di esenzione.

In ogni caso, il rinvio dell’efficacia della disposizione al 1° luglio 2024 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di valutare comunque l’opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l’attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l’apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (art.4, co.1)

Il Decreto Legge Governance interviene, altresì, sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art.1, co.231-233,241, legge 197/2022).

In particolare, vengono prorogati i termini per:

– l’istanza di definizione agevolata, con la presentazione entro il 30 giugno 2023 (anziché entro il 30 aprile 2023);

– il pagamento in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (anziché entro il 31 luglio 2023), o in massimo di 18 rate, di cui la 1a e la 2a di importo pari al 10 % delle somme dovute, con scadenza il 31 ottobre (anziché il 31 luglio 2023).

Sul tema, si ricorda che l’art.17-bis del D.L. 34/2023, convertito in legge 56/2023., ha esteso le definizioni agevolate dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche alle Regioni e ai Comuni, con riferimento ai propri tributi.

In particolare, gli Enti locali possono stabilire queste disposizioni applicative mediante propri provvedimenti, da emanare entro il 29 luglio 2023.

Proroga dei versamenti per II.DD., IVA ed IRAP per i soggetti ISA (art.4, co.3-sexies)

In fase di conversione in legge del D.L. 51/2023 è stata disposta la proroga, dal 30 giugno 2023, al 20 luglio, senza maggiorazioni, per il versamento delle imposte dirette (IRPEF ed IRES), dell’IVA e dell’IRAP, risultanti dalle rispettive dichiarazioni, in favore dei soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), o che presentano cause di esclusione dagli stessi.

I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,4%.


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