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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
17.11.2023 - lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO – RICHIESTA DEL LAVORATORE DI GODERE DI FERIE – INSUSSISTENZA DI UN OBBLIGO DI CONCESSIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO – NECESSITA’ DI MOTIVAZIONE – SENTENZA 21 SETTEMBRE 2023, N. 26997

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per superamento del comporto, ossia causato dal protrarsi dell’assenza per malattia della lavoratrice oltre il periodo di durata dell’obbligo per il datore di conservazione del posto dell’interessata.

Nel caso di specie, la lavoratrice aveva impugnato il recesso poiché la stessa aveva richiesto prima della scadenza del periodo suddetto, il godimento delle ferie, nel tentativo di prolungare l’astensione dal lavoro con un legittimo titolo di assenza ed evitare, in tal modo, il licenziamento.

Nel dirimere la controversia, la Corte ha, preliminarmente, ricordato come un orientamento consolidato della sua giurisprudenza riconosca al lavoratore assente per malattia la facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di interrompere il decorso del già citato periodo di comporto.

La sentenza in commento è certamente di interesse per le imprese perché conferma che il datore non ha l’obbligo di accogliere la richiesta ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa alla stessa.

Nel rispetto del bilanciamento degli interessi in gioco, nonché dei principi di correttezza e buona fede di derivazione codicistica, è, comunque, necessario, ad avviso della Cassazione, che le ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

In sostanza, il datore, anche nei confronti della richiesta di un dipendente di sostituire all’assenza per malattia la fruizione delle ferie maturate e non godute, può legittimamente esercitare il potere, conferitogli dall’art. 2109 del Codice civile, di concedere o negare le ferie e di stabilirne la collocazione temporale.

L’impresa, però, deve armonizzare le proprie esigenze con l’interesse del lavoratore e, pertanto, è tenuta a una considerazione e a una valutazione adeguata in considerazione del rischio, cui il lavoratore assente per malattia è soggetto, di perdere il posto di lavoro per il superamento del comporto.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto immotivata la posizione dell’azienda datrice di lavoro che aveva negato il godimento delle ferie alla lavoratrice utilizzando, nella comunicazione di diniego, una formulazione generica e non coerente con la domanda.

Il licenziamento è stato, pertanto, considerato viziato e il datore di lavoro è stato costretto a riconoscere all’ex dipendente un risarcimento del danno.

Va rilevato, da ultimo, come il principio di diritto enunciato dalla sentenza in commento si pone in continuità con precedenti pronunce della Cassazione (v., da ultimo, Cassazione 27 marzo 2020, n. 7566; Cass., 4 aprile 2018, n. 8372; Cass., 7 giugno 2013).

Stante la delicatezza della materia e l’importanza, nella stessa, di posizioni giurisprudenziali non sempre coerenti fra di loro, consigliamo le imprese che avessero necessità di procedere con una valutazione circa un possibile licenziamento per superamento del periodo di comporto di contattare tempestivamente il Servizio sindacale di ANCE Brescia per il necessario supporto e l’opportuna assistenza.

 


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