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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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20.01.2023 - sicurezza

COVID-19 – NUOVE MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO – NOTE DI ANCE E DI CONFINDUSTRIA

Il Ministero della Salute, con circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022 ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 alla luce dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia. Con successive circolari n. 51786 del 29 dicembre 2022 e n. 1 del 1° gennaio 2023 ha fornito il quadro attuale in cui si colloca il sistema degli interventi per la gestione della circolazione SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023.

In particolare, il Ministero, per quanto di rilevanza anche nella gestione del rapporto di lavoro e delle misure aziendali contro la diffusione del covid, nei suddetti documenti, sollecita l’attenzione sui possibili fattori critici, quali le caratteristiche del virus nella stagione fredda (per la possibile comparsa di nuove varianti), il grado di adesione alla campagna vaccinale, il soggiorno in ambienti chiusi, la co-circolazione dei normali virus respiratori, il grado di immunità o suscettibilità della popolazione all’infezione o alla malattia grave, la mobilità della popolazione, gli effetti a lungo termine del virus.

I due documenti si soffermano, in particolare, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sul “lavoro domiciliare”, sulla riduzione delle aggregazioni di massa e sulla ventilazione degli ambienti chiusi.

Al riguardo, ANCE ha condiviso la posizione di Confindustria, espressa con news dal titolo “Misure di contrasto alla diffusione del covid – Aggiornamento” del 18 gennaio 2023, sulle nuove misure anti Covid riportate dal Ministero di cui, di seguito, evidenziamo alcuni punti di particolare interesse anche per le imprese edili.

Applicazione del Protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro fissi

L’ordinanza del Ministro della Salute di adozione del protocollo recante le Linea Guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri ha prodotto effetti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, dal giorno successivo a tale data, non è più obbligatoria l’adozione delle predette linee guida in cantiere (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 2/2023 del 14/1/2023).

Tuttavia, restano tutt’ora in vigore le norme, contenute nell’art. 42 del Decreto-legge 18/2020 e nell’art. 29-bis del Decreto-legge 23/2020, che equiparano – impropriamente, ad avviso ANCE – il contagio da Covid-19 all’infortunio sul lavoro e l’adozione del protocollo al rispetto dell’art. 2087 del Codice civile, che impone all’imprenditore di adottare “nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

A tal riguardo, Confindustria ribadisce che il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022, laddove volontariamente attuato, continua a garantire il rispetto delle previsioni dell’art. 2087 c.c”.

Cessazione dell’obbligo vaccinale e del green pass

Il Decreto-legge 162/2022, modificando il Decreto-legge 44/2021:

  • dispone la cessazione dell’obbligo vaccinale per le categorie interessate (lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale) e la sospensione fino al 30 giugno 2023 dei procedimenti sanzionatori (art. 7, commi 1 e 1 bis);
  • abroga le disposizioni del Decreto-legge 44/2021 e 52/2021 concernenti il c.d. green pass per l’accesso ad alcune strutture (art. 7 ter: strutture di ospitalità, lungodegenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani…).

Isolamento

Con l’art. 7 quater, il Decreto-legge 162/2022 è stata la disciplina su isolamento (per i positivi) e autosorveglianza (per i contatti stretti) contenuta nell’art. 10 ter del decreto-legge 52/2021.

– Isolamento per i soggetti positivi (fermo restando il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (art. 10 ter, comma 1, Decreto-legge 52/2021):

  • per chi è stato sempre asintomatico: l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (per effetto dell’abrogazione della parte finale dell’art. 10ter, comma 2 del D.L. 52/2021). L’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni: l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (non è invece prevista l’anticipazione della fine dell’isolamento con l’effettuazione del tampone come nel caso di chi è sempre stato asintomatico)
  • per i casi sintomatici, si ricorda che la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 del Ministero della salute (espressamente richiamata dalla circolare n. 51961/2022) prevede che, laddove questi soggetti risultino asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Autosorveglianza

In caso di contatto stretto con casi confermati positivi al covid (regolata dall’art. 10 ter del Decreto-legge 52/2021, modificato dal Decreto-legge 162/2022), per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il nuovo regime dell’autosorveglianza:

  • fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.
  • se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Riammissione al lavoro dei lavoratori

Il Decreto Legge n. 162/2022 e la circolare del Ministero della Salute 31 dicembre 2022, n. 51961 raccomandano, sia nel caso dei soggetti sintomatici che asintomatici, di evitare – al termine dell’isolamento – il contatto con persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Inoltre, con riferimento all’uso della mascherina FFP2 a completamento del periodo di isolamento, la circolare 51961/2022 rende obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia (per i sintomatici) o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici).

Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Con riferimento al rientro al lavoro dopo l’infezione da covid, ANCE e Confindustria ricordano che, secondo il Protocollo 30 giugno 2022, “la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022”.

Va sottolineato come, il richiamato articolo 4 del Decreto-legge 24/2022 ha modificato l’art. 10 ter del Decreto-legge 52/2021, che, di conseguenza, ad oggi non presenta più l’indicazione del tampone finale. Si ritiene, quindi, secondo un approccio condiviso dal Ministero della Salute, che per il ritorno al lavoro (a meno che non vi sia stato ricovero ospedaliero), il datore di lavoro non possa più richiedere la produzione del tampone con esito negativo.

Alla luce di quanto sopra, tuttavia, Confindustria, poiché la circolare raccomanda comunque di evitare, tra l’altro, ambienti affollati, ritiene che il lavoratore che rientra al termine dell’isolamento, in assenza di un tampone negativo (la cui effettuazione si ritiene essere rimessa alla scelta del soggetto interessato e non possa essere imposta dal datore di lavoro), sia tenuto ad informare il datore di lavoro (attraverso il medico competente) in ordine alla necessità di evitare tali ambienti, anche attraverso il lavoro agile, ove possibile, quale strumento di prevenzione del contagio. Lo stesso dicasi nel caso di compresenza con un soggetto “ad alto rischio” (locuzione che appare riferibile anche ai soggetti fragili).

Riammissione al lavoro dei lavoratori immunodepressi

Per i soggetti immunodepressi è previsto che l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Per quanto riguarda i lavoratori immunodepressi, Confindustria ritiene che tale status non sia conoscibile dal medico competente se non a seguito di apposita dichiarazione del lavoratore, alla quale consegue la tutela che la legge ed il Protocollo, laddove volontariamente adottato, assicurano a tale condizione.

Lavoratori fragili e lavoro agile

La recente legge di bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), al comma 306, dispone, fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 (nessuna proroga è prevista per i genitori con figli under 14) che <<il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli>>. Per le modalità e tempi della relativa comunicazione, si rinvia al comunicato del Ministero del lavoro del 31 dicembre 2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 1/2023 del 7/1/2023). Non viene prevista alcuna misura per le ipotesi nelle quali le persone fragili sono adibite a mansioni per le quali non è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

 

Allegati: 11_01_01_Min_lav_2022_12_29_51786

11_01_02_Min_lav_2022_12_31_51961

11_01_03Min_Lav_2023_01_01_1

 


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