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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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13.10.2023 - tributi

D.L. 132/2023 – PROROGATA L’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

C’è tempo fino al 30 novembre 2023 per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e per la trasformazione in società semplici delle società commerciali che gestiscono i beni che possono essere assegnati.

Così è stabilito nel Decreto Legge 29 settembre 2023, n.132, recante “Disposizioni urgenti in proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, assegnato in Senato per l’avvio del relativo iter parlamentare di conversione in legge (atto n.899).

In particolare, all’art.4 il Provvedimento prevede la proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2023 del termine per effettuare l’assegnazione agevolata di beni d’impresa ai soci.

La disposizione riguarda le società di persone (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le società di capitali (Srl, Spa, Sapa), che possono assegnare o cedere ai propri soci, entro la nuova scadenza del 30 novembre 2023, beni immobili non utilizzati nello svolgimento dell’attività (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione) o beni mobili registrati, anch’essi non strumentali.

Resta ferma la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP da versare, in un’unica soluzione sempre entro il 30 novembre, per rendere efficace l’assegnazione pari:

  • all’8% della differenza tra il “valore normale” dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
  • al 10,5% della differenza tra il “valore normale” dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto, per le società considerate “non operative” in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione.

Per gli immobili, su richiesta della società, il “valore normale” può essere determinato con il criterio catastale, ossia in base alla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell’imposta di registro (cfr. l’art. l’art.52, co.4, primo periodo del DPR 131/1986).

Si ricorda che nel testo previgente veniva, invece, previsto il pagamento in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso restano ferme le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le medesime regole si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 novembre 2023, si trasformano in società semplici.

Inoltre, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.


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