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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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13.10.2023 - ambiente

DNSH E PNRR: GLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE dell’11 ottobre 2023 la Comunicazione n. 111 della Commissione europea, contenente gli orientamenti tecnici per gli Stati membri per l’applicazione del principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nell’adozione delle varie misure di riforma e investimenti del PNRR.

Il documento non costituisce un’interpretazione del diritto europeo perché, come sottolinea la Commissione stessa, questa spetta solo alla Corte di Giustizia, ma vuole più che altro rappresentare una guida facoltativa utilizzabile da ciascuno Stato membro.

La Commissione Ue, nel testo, ha ricordato che il principio ” DNSH” va interpretato ai sensi del regolamento 2020/852/Ue sulla “tassonomia”, il quale definisce il “danno significativo” per sei obbiettivi ambientali da perseguire, tra cui:

  • la mitigazione dei cambiamenti climatici,
  • l’adattamento ai cambiamenti climatici,
  • l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,
  • l’economia circolare,
  • la prevenzione e riduzione dell’inquinamento,
  • la protezione e ripristino della biodiversità.

La Commissione ha quindi sottolineato che solo laddove una misura “contribuisce in modo sostanziale” a uno dei sei obiettivi ambientali sopra elencati, senza arrecare danno ad uno degli altri obbiettivi, essa è considerata conforme al principio “DNSH”.

Per questo, al fine di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nell’adozione delle proprie misure, la Commissione ha preparato una lista che gli Stati possono scegliere di utilizzare come strumento di supporto nello svolgimento dell’analisi del nesso tra ciascuna misura adottata nell’ambito dei propri PNRR e il principio stesso, che ricorda molto le schede contenute nella Guida operativa per il DNSH, predisposta dal Ministero dell’economia e delle Finanze.

In particolare, viene chiarito che:

  • gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura, sia che riguardi riforme sia investimenti;
  • è possibile adottare un approccio semplificato per quelle misure che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali;
  • il rispetto del diritto ambientale nazionale e comunitario è un obbligo distinto e quindi non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH.

Infine, per supportare ulteriormente gli Stati membri è stata predisposta anche una scheda contenente esempi pratici di valutazione di interventi alla luce del principio DNSH.


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