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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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13.10.2023 - lavoro

GARANTE PRIVACY – DIRITTO DI ACCESSO DEL DIPENDENTE AI DATI SULLA GEOLOCALIZZAZIONE – PROVVEDIMENTO 14 SETTEMBRE 2023

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 511 del 10 ottobre 2023, informa di aver sanzionato, con Provvedimento del 14 settembre 2023, una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati raccolti con un dispositivo gps, presentata dai dipendenti.

In particolare, i lavoratori, per verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla Società

di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone fornito dalla Società stessa, sul quale era stato istallato un sistema di geolocalizzazione che permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori. Non avendo ricevuto dall’allora datore di lavoro una risposta soddisfacente si erano rivolti al Garante privacy con un reclamo.

Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati. Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa sulla privacy.

Con l’occasione, il Garante privacy ha, infatti, sottolineato come dalla rilevazione del GPS derivi indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori.

Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.

Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.

 

Allegato: garante privacy_provv 14_09_2023


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