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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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15.09.2023 - lavori pubblici

GARE DI PROGETTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – IL GIOVANE PROFESSIONISTA INSERITO NEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DEVE SVOLGERE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE IN SENSO STRETTO

(TAR Puglia-Lecce sent. 08/08/2023, n. 1019)

Il TAR Puglia-Lecce sent. 08/08/2023, n. 1019 si è pronunciato sui requisiti che devono possedere i raggruppamenti temporanei per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e in particolare sui criteri per garantire la presenza di giovani professionisti nelle gare di progettazione di cui all’art. 4, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/12/2016, n. 263. Tale norma stabilisce che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista.

La medesima disposizione è ora riportata nell’art. 39 dell’all. II.12, del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di specie si trattava di un appalto aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di professionisti, per lo svolgimento di servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità di adeguamento e miglioramento sismico di uno stabilimento ospedaliero. Il ricorrente impugnava l’aggiudicazione sostenendo che la domanda di partecipazione del RTP non avrebbe precisato le attività assegnate e il ruolo del giovane professionista.

Il TAR ha premesso che il RTP, per poter prendere parte alla gara, è effettivamente tenuto ad assicurare la presenza di un giovane professionista in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 4, D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/12/2016, n. 263 (vedi ora art. 39 dell’all. II.12, D. Lgs. 36/2023). In altri termini, la presenza del giovane professionista costituisce un requisito di partecipazione del raggruppamento.
Ciò posto, l’obiettivo della disciplina è quello di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti nelle gare di progettazione per favorirne la crescita professionale e garantire agli stessi l’incremento delle competenze professionali, favorendo così l’inserimento nel mercato del lavoro e l’applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.
L’interesse tutelato dalla normativa menzionata attiene, dunque, alla sfera esclusiva del giovane professionista. Il coinvolgimento di tale figura nel RTP mira infatti a promuovere lo sviluppo delle sue competenze professionali, favorendo la formazione di un curriculum adeguato senza per questo gravare il giovane medesimo di responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza.
L’evidente finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all’attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto, non essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio.

Nel caso di specie non risultavano elementi (decisivi) per ritenere che il giovane professionista si fosse limitato a svolgere un ruolo marginale o comunque di mero di tirocinio o di supporto all’attività di progettazione, emergendo invece che quest’ultimo, così come dichiarato, fosse qualificabile come “progettista” in ossequio all’art. 4 del D.M. 263/2016.

Infine il TAR ha ritenuto irrilevante l’omessa indicazione nella domanda di partecipazione da parte del RTP del ruolo di progettista (svolto) dal giovane professionista, in quanto l’art. 4 del D.M. 263/2016 e l’art. 24 comma 5 del D. Leg.vo 50/2016 non sanzionano l’allegata irregolare formulazione della domanda di partecipazione, bensì l’effettivo omesso coinvolgimento – in concreto – del giovane professionista nell’attività di progettazione, quando invece – nella vicenda in esame – era assodato che il giovane ingegnere, partecipando come mandante al RTP (nella misura del 6%), aveva anche sottoscritto la progettazione di che trattasi. Ciò è bastato per ritenere infondate le censure formulate nel ricorso.

Allegato: TAR Puglia-Lecce sent. 08 08 2023, n. 1019


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