Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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14.07.2023 - lavoro

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI DI CONTRATTI CON GIOVANI O DONNE SVANTAGGIATE – ULTERIORI CHIARIMENTI – MESSAGGIO 10 LUGLIO 2023, N. 2598

L’INPS, con messaggio 10 luglio 2023, n. 2598, facendo seguito alle circolari n. 57 del 22 giugno 2023 e 58 del 23 giugno 2023 (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n°26/2023 del 03/07/2023), è tornato sulla materia dell’esonero connesso alle assunzioni di giovani o donne svantaggiate, per chiarire alcuni passaggi in merito all’esposizione dei dati nel flusso Uniemens.

Nello specifico, i chiarimenti forniti riguardano le modalità di recupero dell’esonero per i periodi precedenti l’emanazione delle suddette circolari INPS n. 57 e n. 58 del 2023.

 

Assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani

Con riguardo al recupero dell’esonero, riferito a tali lavoratori, per il periodo anteriore all’emanazione della già citata circolare 57/2023, il messaggio precisa come la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> potrà estendersi all’intero periodo compreso fra il mese di assunzione o di trasformazione (che, per espressa previsione normativa, devono essersi verificate a decorrere dal 1° luglio 2022) fino al mese di giugno 2023, con una modifica di quanto previsto al paragrafo 9 della suddetta circolare.

Le precedenti indicazioni dell’Istituto, infatti, limitavano il suddetto periodo al 31 dicembre 2022.

Resta confermato, invece, che la valorizzazione di cui trattasi riferita al periodo luglio 2022 – giugno 2023 potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Il messaggio precisa, infine, che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere mai considerate ed esposte come quote arretrate.

 

Assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato verso donne svantaggiate

Anche con riguardo al recupero dell’esonero maturato nel periodo anteriore all’emanazione della circolare INPS n. 58/2023 e riferito a tale categoria di lavoratrici, il messaggio in commento precisa come la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> potrà estendersi all’intero periodo compreso fra il mese di assunzione o di trasformazione (verificatesi dal 1° luglio 2022) fino al mese di giugno 2023, con la medesima modifica già vista nel paragrafo dedicato ai giovani.

Resta confermato, invece, che la suddetta valorizzazione per il periodo luglio 2022 – giugno 2023 potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Anche in questo caso, le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

 

Esonero e assunzioni a scopo di somministrazione

Entrambe le circolari sopra citate, nei rispettivi paragrafi 7, inerenti alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, hanno previsto che, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni siano riportate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sia a carico dell’agenzia di somministrazione.

A parziale rettifica di quanto precedentemente previsto, l’Inps, con il messaggio qui in commento, ha precisato che l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

Allegato: Messaggio-numero-2598-del-10-07-2023


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