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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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05.06.2023 - lavoro

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO – ULTERIORE AUMENTO DELLE PERCENTUALI – DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 – ISTRUZIONI APPLICATIVE – MESSAGGIO 24 MAGGIO 2023, N. 1932

L’articolo 39, comma 1, del c.d. “Decreto Lavoro” ha disposto l’ulteriore incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero, già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, sulla quota dei contributi previdenziali.

Tale incremento è pari a 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Per completezza, ricordiamo come la Legge di Bilancio da ultimo citata abbia stabilito, al suo art. 1, comma 281, che l’esonero a favore dei lavoratori sia riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, nelle misure e sui presupposti di seguito riportati:

  • 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Con il messaggio in commento, INPS ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla nuova misura dell’esonero contributivo di cui trattasi.

La norma contenuta nel citato art. 39 ha sostanzialmente riscritto la misura dell’esonero contributivo, a valere per i periodi di paga del secondo semestre 2023, secondo le seguenti misure e condizioni:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Come si può notare, nella nuova misura non è contemplata la tredicesima, in quanto, per espressa previsione normativa, è statuito che l’innalzamento della misura dell’esonero non abbia effetto sul rateo di tredicesima.

Ricadute applicative sulle imprese edili nella gestione del rapporto degli operai

Stanti le indicazioni dell’Istituto e le caratteristiche del nostro settore, nel cui ambito, come noto, la tredicesima viene erogata agli operai mediante accantonamento mensile in Cassa Edile, le imprese edili dovranno, nei periodi di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, operare la riduzione della quota a carico dell’operaio, distintamente, sulla retribuzione lorda (ossia sull’imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) e sui ratei di tredicesima.

Per la retribuzione corrente, l’esonero sarà pari al:

  • 6% se essa risulterà, nel mese, inferiore o uguale al limite di 2.692 euro lordi;
  • 7% se essa risulterà, nel mese, inferiore o uguale al limite di 1.923 euro lordi.

Per quanto concerne i ratei di tredicesima, invece, l’esonero sarà pari a.

  • 2% se l’importo di tali ratei non supererà l’importo di 224 euro lordi (equivalente a un dodicesimo di 2.692 euro/12);
  • 3% se l’importo di tali ratei non supererà l’importo di 160 euro lordi (equivalente a un dodicesimo di 1.932 euro.

Ricadute applicative sulle imprese edili nella gestione del rapporto degli impiegati

Anche nei confronti degli impiegati, la verifica del rispetto delle soglie retributive, per l’applicazione dell’esonero e la determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.

Considerato, come già detto, che l’innalzamento dell’esonero non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico dell’impiegato, nel periodo compreso fra luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, con applicazione dell’esonero pari al 6%, o di 1.923 euro, con applicazione dell’esonero del 7%.

Nel mese di competenza “dicembre 2023”, poi, ossia al momento di corresponsione della tredicesima, su quest’ultima, l’impresa dovrà applicare l’esonero nella misura del 2% se il suo importo sarà inferiore o uguale a 2.692 euro lordi o del 3% se lo stesso sarà inferiore o uguale a 1.923 euro lordi.

Allegato: 01_01_01 INPS 1932 – Allegato


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