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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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13.01.2023 - ambiente

TARIFFE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE – INDICAZIONI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Novità introdotte dalla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 come modificata dall’art. 17 della legge regionale n. 33 del 28.12.2022

La legge regionale n. 20/2021 “Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati” ha introdotto importanti novità anche con riguardo alle tariffe dei diritti di escavazione e modalità dei relativi pagamenti.

In fase di prima applicazione, relativamente alla corresponsione delle tariffe dovute, commisurate al tipo e alle quantità estratte nell’anno 2022, l’articolo 18, comma 3, ha stabilito che l’operatore deve versare le somme dovute a titolo di diritti di escavazione in un’unica soluzione (ove non diversamente concordato tra le parti nella convenzione accedente l’autorizzazione), nel seguente modo:

  • per l’84 % al Comune (od altri Comuni aventi titolo);
  • per il 14 % alla Provincia;
  • per il restante 2 % alla Regione.

La Provincia di Brescia, onde agevolare l’adempimento e la connessa attività amministrativa, chiede a titolo collaborativo ai Comuni di provvedere direttamente, in sede di accertamento degli oneri per i diritti di escavazione relativamente all’anno 2022, al calcolo dei singoli importi spettanti a ciascun Ente e di comunicare all’Impresa interessata la ripartizione delle somme dovute e le modalità di versamento delle stesse.

Per quanto attiene alla quota del 14% spettante alla Provincia chiede di indicare le seguenti modalità di versamento:

  • Bonifico Bancario intestato a “Amministrazione Provinciale di Brescia”, codice IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48;
  • CC postale n. 16535254 intestato a “Provincia di Brescia-Servizio Tesoreria Palazzo Broletto 25100 Brescia”.

LA Provincia comunica peraltro che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 17 della legge regionale n. 33 del 28.12.2022, che ha parzialmente interessato gli artt. 16 e 18 della l.r. 20/2021, a decorrere dall’annualità 2023 è prevista una nuova ripartizione formale per quanto attiene il versamento degli oneri dovuti in capo agli operatori.

Il nuovo comma 2 dell’art 16 alla lettera a), pur mantenendo nella sostanza le spettanze a ciascun Ente, prevede che l’operatore, a decorrere dall’annualità 2023, dovrà versare le somme dovute secondo la seguente ripartizione:

  • per l’84 % al Comune (od altri Comuni aventi titolo);
  • per il restante 16 % (comprendente la quota del 14% spettante alla Provincia e la quota del 2% spettante alla Regione) direttamente alla Provincia;

Sarà poi onere della Provincia, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 3 dell’art 18, versare alla Regione la competente quota del 2%.

Anche in questo caso viene chiesto ai Comuni a titolo collaborativo, in sede di accerta mento delle tariffe in oggetto, di comunicare all’operatore interessato il calcolo dei singoli importi dovuti indicando come modalità di versamento della quota onnicomprensiva Provincia- Regione pari al 16 % quelle riportate nella presente nota.


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