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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.04.2024 - lavoro

APPRENDISTATO – PIANO FORMATIVO – MANCANZA DELLA FORMA SCRITTA – NULLITA’ DELL’INTERO CONTRATTO – CASSAZIONE 13 MARZO 2024, N. 6704

Una lavoratrice ha impugnato il contratto di apprendistato, da lei stipulato con un’agenzia di assicurazione, sostenendo la nullità del contratto stesso per la mancanza del piano formativo redatto in forma scritta e il proprio diritto, fondato sulla conseguente riqualificazione del rapporto, a vedersi riconoscere le differenze fra la retribuzione spettante al lavoratore qualificato e quella da riconoscersi all’apprendista.

Poichè sia in primo grado che in secondo i giudici di merito hanno riconosciuto la soccombenza della lavoratrice, quest’ultima ha proposto ricorso per Cassazione, ribadendo che l’assenza del piano formativo nel contratto di apprendistato avrebbe dovuto comportare, a suo modo di vedere, la nullità del contratto stesso.

La Cassazione, con la sentenza qui in commento, ha accolto la posizione della lavoratrice, con una lunga motivazione che esplora la normativa vigente all’epoca in cui il rapporto di apprendistato si è svolto, ma la cui ratio, nonostante le modifiche nel frattempo intervenute, permane tuttora.

In effetti la Corte ha ricordato come l’elemento formativo qualifichi il contratto di apprendistato professionalizzante: ciò rende necessaria l’attestazione della consapevolezza del lavoratore di stipulare un rapporto fondato su un percorso formativo e della sua condivisione circa l’idoneità dello stesso a consentire l’acquisizione della qualifica cui l’apprendistato è finalizzato.

La conseguenza di quanto appena detto comporta, quindi, la necessità, ad avviso della Corte, della forma scritta anche del piano formativo individuale, per un’esigenza funzionale, finalizzata alla tutela del lavoratore.

Pertanto, la citata finalità può intendersi rispettata solo laddove sia il contratto di apprendistato che il correlato piano formativo individuale siano redatti in forma scritta e firmati da entrambe le parti.

La sentenza in commento rappresenta un’ulteriore sottolineatura dell’attenzione necessaria, da parte delle imprese edili, alla fase di stesura sia del contratto di apprendistato, contenente tutte le condizioni contrattuali previste dal CCNL, che del piano formativo, attestante il percorso di formazione cui il lavoratore deve sottoporsi come suo obbligo contrattuale: l’assistenza del Servizio sindacale di ANCE Brescia può, quindi, rivelarsi opportuna per evitare vizi non solo formali all’instaurando rapporto.

 


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