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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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12.02.2024 - ambiente

ARPA LOMBARDIA – RICORSO A LABORATORI ESTERNI PER ANALISI AMBIENTALI

La Giunta di Regione Lombardia, nella seduta del 29 gennaio 2024, ha approvato la deliberazione n. XII/1791 avente ad oggetto “Individuazione delle casistiche di urgente necessità, delle opere funzionali allo svolgimento di grandi eventi sul territorio regionale e della tipologia di analisi per le quali ARPA può ricorrere a laboratori esterni, anche privati, per l’esecuzione di analisi ambientali, ai sensi dell’articolo 12, comma3, della legge 28 giugno 2016, n. 132 – prima applicazione ai territori della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia”.

Tale delibera disciplina quanto previsto dall’art. 12, comma 3, della L. 132/2016 istitutiva del SNPA e dall’10 bis della L.r. 16/1999 istitutiva di ARPA (inserito tramite L.r. 33/2022) relativamente alla possibilità di ricorrere a laboratori esterni, anche privati, per l’esecuzione di analisi ambientali.

Vengono, quindi, confermate le casistiche di urgente necessità, già previste dalla legge regionale sopracitata, riguardanti:

–    motivi di tutela della salute pubblica;

–    tempestiva conclusione dei procedimenti concernenti la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture rientranti in almeno una delle seguenti tipologie:

  1. a) pubbliche di interesse regionale, con particolare riferimento alle opere di cui all’art. 1 della L.R. 70/1983 “Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale”, alle opere di cui alla L.R. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica, nonché alle opere pubbliche inserite negli Accordi di Programma promossi da Regione;
  2. b) di pubblica utilità riguardanti i progetti inclusi nel PNRR, con particolare riferimento alle opere di bonifica dei siti orfani di cui all’investimento 3.4 M2C4 del PNRR;
  3. c) funzionali, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento della Giunta regionale, allo svolgimento sul territorio regionale di grandi eventi di carattere sportivo, turistico, religioso, culturale o a contenuto economico, identificati come tali dalla normativa statale o regionale.

Nel testo viene precisato che verrà data preferenza ai laboratori di enti pubblici mediante le convenzioni previste dall’art. 3, comma 3, della L. 132/2016, quali, a titolo esemplificativo, enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università e laboratori pubblici del Sistema Sanitario Nazionale.

Le disposizioni della delibera saranno applicabili, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, solo alle analisi effettuate sui territori della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Pavia e per le opere inerenti ai giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 ricadenti nei territori di altre province.

Al termine del primo triennio di applicazione, in base agli esiti del monitoraggio annuale sulla riduzione dei tempi di svolgimento delle attività analitiche da parte di ARPA, affidato alla Direzione Generale “Ambiente e Clima” di Regione Lombardia, sarà valutata l’estensione dell’applicazione della delibera sull’intero territorio regionale.

Tale documento, comprensivo dell’Allegato A “Tipologia delle analisi effettuabili mediante ricorso di ARPA Lombardia ai laboratori esterni”, potrà essere aggiornato ogni qual volta vengano identificate nuove specifiche casistiche di urgente necessità o nuove tipologie di analisi effettuabili, anche sulla base delle risultanze pervenute all’esito del monitoraggio annuale.

Allegato: Allegato A


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