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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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18.03.2024 - lavori pubblici

DELIBERA ANAC – LA DURATA DELL’ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO PER FALSE DICHIARAZIONI ALLE SOA PUÒ DURARE FINO A 2 ANNI

Ance Brescia comunica che ANAC ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 46 del 24 febbraio scorso, la Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024, recante “Revisione del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Delibera n. 271 del 20 giugno 2023”.

Di seguito, l’analisi della delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.

Anzitutto, si ricorda che il Regolamento oggetto di modifica è stato emanato con Delibera ANAC n. 271 del 20 giugno 2023, successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023.

Tale provvedimento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di competenza dell’Autorità, elencati all’articolo 1 dello stesso, tra cui, per quanto di interesse alla presente, rientra l’ipotesi di “falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice” (lettera b).

In particolare, il citato articolo 100 del Codice, al comma 13, prevede l’obbligo per le SOA di segnalare immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

In attuazione di tale dettato normativo, l’articolo 4 del regolamento in commento prevede l’integrazione della condotta di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, inter alia, nel caso in cui “gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12 al codice”.

Ora, le modifiche introdotte con la delibera 65 in commento – entrate in vigore il 25 febbraio scorso – hanno interessato l’articolo 19 del citato Regolamento, relativo alla conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle SOA.

Quest’ultimo regola le possibili conseguenze in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, stabilendo che il Consiglio (dell’Autorità) può disporre:

  1. a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico;
  2. b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
  3. c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

La novità riguarda la durata dell’eventuale annotazione nel Casellario Informatico dell’ANAC, disciplinata dal successivo comma 2.

Il citato comma, infatti, prevede che “l’annotazione è disposta ai sensi dell’art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 94, comma 5, lett. f), del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.

Al riguardo, occorre evidenziare tuttavia che il menzionato articolo 94, comma 5, lett. f), non fissa il termine di durata dell’annotazione sul casellario giudiziario, limitandosi a statuire che “l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione”.

Sul punto, invece, l’articolo 18 dell’allegato II.12 – peraltro richiamato dallo stesso Regolamento negli articoli sopradescritti – prevede che, nel caso in cui gli operatori economici presentino falsa dichiarazione in relazione ai requisiti generali (comma 4) o ai requisiti speciali (comma 23), “le SOA ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Sembrerebbe quindi esservi un disallineamento tra quanto statuito dall’Allegato II.12 del Codice, e quanto previsto nella recente modifica introdotta dall’ANAC sul regolamento in commento. Sul punto, naturalmente, l’Ance provvederà a segnalare tale discrasia all’Autorità.

In allegato il testo della Delibera.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegati: Anac -Revisione regolamento esercizio potere sanzionatori


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