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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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23.02.2024 - tributi

ESCLUSIONE IMU DEI FABBRICATI FATISCENTI – PRECISAZIONI DEL MEF

No all’IMU sugli edifici collabenti, accatastati nella categoria F2: l’imposta non è dovuta né come fabbricato, perché questi immobili sono iscritti in catasto senza rendita, né come area edificabile, visto che restano comunque individuabili come “fabbricati”.

Così si è espresso il Dipartimento delle Finanze del MEF, nella Risoluzione 16 novembre 2023, n. 4, in risposta ad un’istanza d’interpello volta a chiarire se sia corretto che un Comune richieda l’applicazione dell’IMU sui fabbricati collabenti, accatastati nella categoria catastale F/2, considerandoli come un’area edificabile.

Sulla questione, il MEF risponde precisando, innanzitutto, che i fabbricati collabenti, che si caratterizzano per essere immobili con un notevole livello di degrado, sono presenti nel Catasto Edilizio Urbano (nella citata categoria catastale F/2), solo ai fini della loro esatta individuazione come cespiti in funzione dei trasferimenti immobiliari, ma sono privi di autonomia funzionale e di capacità reddituale temporalmente rilevante.

Ciò premesso, la R.M. 4/DF/2023 ricorda che ai fini IMU sono imponibili le unità immobiliari iscritte in catasto «con attribuzione di rendita catastale» (art.1, co. 741, lett.a, della legge 160/2019).

In base a questa ricostruzione, il MEF chiarisce che i fabbricati collabenti sono esclusi dall’IMU:

– sia come “fabbricati”, tenuto conto che sono iscritti in catasto come privi di rendita, e non rintegrano il presupposto di imponibilità richiesto dalla relativa disciplina (la rendita catastale è infatti indice di capacità contributiva dell’immobile ai fini dell’imposta – cfr. art.53 Cost.);

– sia come “aree fabbricabili”. Infatti, gli immobili collabenti restano comunque dei “fabbricati”. Per questi, l’esclusione dall’IMU opera fino all’eventuale demolizione, che restituisce autonomia all’area fabbricabile sottostante e la rende nuovamente imponibile ad IMU (cfr. Sentenza Cass., Sez. 5, n. 8620/2019).


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