Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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01.07.2024 - lavoro

INL – APPALTO, SOMMINISTRAZIONE E DISTACCO ILLECITI – MISURA DELLE SANZIONI – regime intertemporale – indicazioni operative – NOTA 24 GIUGNO 2024, N. 1133

L’art. 29, comma 4, del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 ha reintrodotto nell’ordinamento giuslavoristico sanzioni di natura penale nel caso di appalto illecito, di somministrazione irregolare o di distacco in assenza dei prescritti requisiti di legittimità.

L’INL ha fornito le prime indicazioni interpretative in merito al regime intertemporale delle sanzioni in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche normative sopra sinteticamente riportate.

In esito alle citate indicazioni, si devono distinguere le sanzioni dovute a condotte anteriori al 2 marzo 2024, giorno di entrata in vigore della nuova normativa, dalle sanzioni per le condotte successive a tale data.

Nello specifico:

  • per le condotte iniziate ed esaurite prima del 2 marzo 2024, la nota conferma l’applicazione dell’apparato sanzionatorio, di natura solo amministrativa, vigente al momento dell’inizio o della cessazione della condotta contestata;
  • per le condotte iniziate dopo il 2 marzo scorso, trovano applicazione le sanzioni, penali, (re)introdotte dal citato Decreto-legge, nel frattempo, convertito in Legge n. 56/2024;
  • per le condotte iniziate prima del 2 marzo ma proseguite anche dopo tale data, infine, scattano solo le sanzioni penali nella misura stabilita dal nuovo art. 18, D. Lgs. n. 276/2003.

Solo per completezza, ricordiamo che, nell’ipotesi di appalto o di distacco privi dei previsti requisiti di legittimità, i datori di lavoro coinvolti sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Inoltre, se la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Gli importi di cui sopra sono, infine, aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi comportamenti.

Da ultimo, la nota precisa che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024: la condotta precedente a tale data costituisce, infatti, un elemento di valutazione della gravità dell’illecito.

La posizione dell’Ispettorato, in sostanza, ricorda come il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorra quale elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta da intendersi unitaria per la quale trova applicazione, però, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

Allegato: INL Nota Appalto


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