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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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29.01.2024 - lavoro

INPS – ESONERO SULLA QUOTA DEI CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE – ESTENSIONE AI PERIODI DI PAGA 2024 – CIRCOLARE 16 GENNAIO 2024, N. 11

Con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, l’Istituto ha voluto commentare la norma della Legge di Bilancio 2024 che ha esteso, con modifiche, l’esonero contributivo già in uso anche al periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori subordinati, con la sola esclusione dei titolari di lavoro domestico.

Misura dell’esonero

l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:

–    nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

–    nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La modifica introdotta dalla recente Legge di Bilancio, infatti, riguarda l’esclusione del rateo di tredicesima dalla retribuzione cui può applicarsi l’esonero di cui trattasi.

Per il resto resta confermato che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento è l’imponibile previdenziale dei mesi in cui l’esonero viene applicato. Tale imponibile non deve essere superiore a 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali).

Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata e al netto del rateo di tredicesima, di 2.692 euro e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in argomento, potrà essere ridotta di 6 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 3,19 punti percentuali.

Esclusione di tredicesima e altre mensilità aggiuntiva dall’esonero

L’esonero non si applica, come detto, sulla tredicesima né su eventuali ulteriori mensilità aggiuntive, eventualmente previste dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza la circolare precisa che, nel momento di erogazione di una mensilità aggiuntiva o dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile del mese, non considerando, pertanto, l’ammontare della predetta mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

Durata dell’esonero

Con riferimento alla durata dell’esonero, la Legge di Bilancio fa espresso riferimento ai soli periodi di paga compresi fra il 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024: pertanto, INPS ritiene che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso, con esclusione sia delle competenze erogate nel 2024 ma riferite a mensilità 2023 sia delle spettanze di fine rapporto di lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2023. Analogamente, sono escluse dall’agevolazione le erogazioni nel 2025 di mensilità 2024, ivi comprese le spettanze di fine rapporto, riconosciute, nei primi mesi del prossimo anno, a lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2024.

Condizioni di spettanza

La circolare conferma che l’esonero in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di fruizione degli incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, non comportando benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte aziendale.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero di cui trattasi, riguardano la contribuzione a carico dei dipendenti, è cumulabile, ad avviso dell’Istituto, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.

Al riguardo, l’unica eccezione è rappresentata, per i motivi dettagliatamente indicata dalla circolare, dalla decontribuzione per le lavoratrici con figli, anch’essa prevista dalla Legge di Bilancio da ultimo emanata.

Ne consegue pertanto che, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero in commento, rendendolo di fatto meno appetibile.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La circolare precisa, infine, che l’esonero si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro instaurati in ogni settore economico del Paese da imprese le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Pertanto, l’esonero non si configura quale aiuto di Stato e, per la sua operatività, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva della Commissione Europea.

In altre parole, esso è immediatamente applicabile dai datori di lavoro a vantaggio dei lavoratori che ne abbiano i prescritti requisiti.

Allegato: Circolare-numero-11-del-16-01-2024

 


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