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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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18.03.2024 - lavori pubblici

PARERI MIT – APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI E COSTI MANODOPERA DA VERIFICARE ANCHE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Ance Brescia comunica che il Servizio Giuridico del MIT ha rilasciato una serie di pareri, nn. 2238, 23462391 e 2398 pubblicati nel mese di febbraio 2024, in tema di affidamento diretto.

In sintesi, il Mit sostiene che all’affidamento diretto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del nuovo codice. D. Lgs. 36/2023, e quindi il «principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore» e le disposizioni in tema di oneri della manodopera – con obbligo di verifica in caso di scostamento rispetto ai valori indicati dalla stazione appaltante -, di cui all’articolo 41 comma 14.

Secondo l’ufficio legale di supporto del Mit, l’articolo 48 del Codice – che introduce le norme applicabili al sottosoglia (artt. 48/55) -, non contiene specifiche esenzioni per gli affidamenti diretti in tema di necessaria applicazione dei contratti collettivi e di indicazione degli oneri della manodopera.

In particolare, in relazione all’articolo 11, che introduce il principio di applicazione del contratto collettivo di settore che deve essere indicato dalla stazione appaltante/ente concedente – sia pur con facoltà dell’operatore di scostarsi dalla richiesta purchè il differente CCNL «garantisca l’equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti (art. 11, co. 3, d.lgs.36/2023) -, non si riviene alcuna deroga espressa.

Secondo il Mit «il principio in esame non può non trovare applicazione anche negli affidamenti diretti» nonostante la carenza «di un bando o di invito di gara» , circostanza che parrebbe far propendere per una soluzione diversa.

Secondo il MIT ciò che consente di superare l’apparente contrasto è il principio di risultato (art. 1 del Codice) per cui si ritiene che anche in assenza di bando/avviso nel momento in cui il RUP richiede il preventivo (o più preventivi in caso di interpello di più operatori) dovrà anche indicare il contratto da applicare.

Allo stesso modo si deve ritenere applicabile anche la disposizione sullo scorporo degli oneri della manodopera (art. 41 comma 14) «in quanto la norma esprime un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento».

In tema di indicazione degli oneri della manodopera (da indicare scorporati anche nel preventivo richiesto), l’ufficio del MIT precisa l’esigenza che «siano previste modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti non viene effettuata una procedura di gara».

Nei pareri in commento si evidenzia anche che le disposizioni in materia di esclusione automatica (art. 54) non si applicano all’affidamento diretto. In questo caso si applica «la regola generale in base alla quale in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

Sul tema delle verifiche a cui è tenuto il Rup, si sofferma anche il parere n. 2391/2024. Nel caso di specie, l’istante chiede conferma della precisazione (espressa in un pregresso parere dello stesso ufficio di supporto n. 2311/2023) secondo cui negli affidamenti diretti, anche in caso di interpello, non si applica «l’obbligo» della verifica «di congruità delle offerte di cui all’art. 110 del Codice, fermo restando che in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

Anche in questo caso il parere conferma l’inapplicabilità agli affidamenti diretti del procedimento disciplinato nell’articolo 110 del Codice «in quanto tale disposizione presuppone un previo confronto comparativo fra più offerte, che, negli affidamenti diretti è assente in re ipsa». Rimane la prerogativa della verifica facoltativa.

Il Mit puntualizza che anche nell’affidamento diretto occorre verificare, in ogni caso, la congruità del costo della manodopera in caso questo sia diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 


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