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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: enrico.massardi@ancebrescia.it
02.02.2024 - tributi

PIATTAFORME PER LA CESSIONE DEI CREDITI – AGGIORNATA LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Aggiornata a gennaio 2024 la Guida dell’Agenzia delle Entrate sul funzionamento della piattaforma “cessione crediti” che consente ai titolari di crediti d’imposta di comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione del credito a terzi, ed effettuare le relative operazioni.

Come ricordato dalla guida, tra i crediti cedibili attraverso la piattaforma rientrano anche quelli connessi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed Eliminazione delle barriere architettoniche) per i quali la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, di utilizzare i crediti in compensazione con F24, o in alternativa, di comunicare l’ulteriore cessione ad altri.

Vengono invece eliminati i crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe,  negozi e degli immobili ad uso non abitativo (art. 65 del DL 18/2020 e art. 28 del DL 34/2020), il credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI (art.125 DL 34/2020), il credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120 DL n. 34/2020), i crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

A seguito dell’aggiornamento nella guida è possibile trovare anche la nuova funzione di “Riduzione del credito” tramite la quale l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti.

La piattaforma viene così adeguata all’adempimento introdotto in capo ai titolari di crediti derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura” dall’art.25 del DL 104/2023 convertito dalla Legge 136/2023. Tale norma, infatti, ha stabilito che l’ultimo cessionario del credito che non riesce a utilizzare i crediti derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura, per ragioni diverse dal decorso dei termini, ha 30 giorni di tempo dal verificarsi del fatto impeditivo stesso, per darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.


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