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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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29.03.2024 - tributi

SUPERBONUS – ONLUS CHE FA HOUSING SOCIALE – RIPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

No al Superbonus per una ONLUS cd. “sanitaria” che intende avviare gli interventi da Superbonus agevolati al 110% su un immobile destinato a ”social housing”, attività che non rientra nel novero di quelle che possono essere ricondotte ai servizi socio­sanitari e assistenziali e che danno diritto all’agevolazione potenziata sino al 2025.

Si ricorda che in linea generale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle associazioni di promozione sociale (Aps), o dalle organizzazioni di volontariato (Odv) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, a determinate condizioni possono fruire del Superbonus nella misura del 110% sino al 31.12.2025, e determinare il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa (art. 119 comma 10-bis del DL 34/2020).

Il caso affrontato dall’Agenzia nella Risposta 75 del 21 marzo scorso riguarda invece, un ente religioso che, nell’ambito delle attività previste dal proprio statuto di assistenza sociale e sociosanitaria, ha costituito una Onlus per fare un’attività di housing e chiede di fruire del Superbonus secondo quanto previsto per le ONLUS cd. “sanitarie” per le spese sostenute sull’immobile da locare a canoni calmierati a soggetti in difficoltà.

Sul punto l’Agenzia precisa che, in linea generale, le attività di ”social housing” non rientrano espressamente tra quelle di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali che le ONLUS possono svolgere istituzionalmente secondo quanto previsto dal Dlgs. 460/1997.

Tuttavia, precisa anche che nell’ambito della riforma del Terzo settore è stato chiarito che tra le attività di interesse di interesse generale (cfr. Art. 5 del Dlgs. 117/2017 Codice Terzo Settore) vi potrebbe rientrare anche il settore dell’alloggio sociale, laddove diretto a soddisfare esigenze sociali secondo quanto definito dal DM del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Per poter far rientrare, però, l’attività di social housing nell’ambito della assistenza sociale e socio sanitaria, occorre anche questa sia rivolta nei confronti di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e che la messa a disposizione di alloggi sia corredata da una specifica attività di assistenza legata ad una situazione di disagio economico, fisico, psichico, sociale o familiare degli assistiti.

Pertanto, l’ONLUS che intende avviare solo attività di ”social housing” non può usufruire del Superbonus sino al 2025 nella percentuale del 110% sulle spese derivanti da interventi di riqualificazione degli immobili locati a canone calmierato.

 

 


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