ACCESSO AGLI ATTI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – CHIARIMENTI ANAC SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI
L’ANAC, con Comunicato del Presidente n. 10/2026, è intervenuta in materia di accesso agli atti nelle procedure di affidamento, fornendo chiarimenti sull’applicazione dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici.
Il comunicato ricorda che la norma prevede l’ostensibilità integrale, in favore dei candidati e degli offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione.
È inoltre prevista la reciproca messa a disposizione della medesima documentazione relativa agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, fatta salva la possibilità di oscuramento, totale o parziale, dell’offerta tecnica, qualora l’operatore economico interessato abbia formulato una specifica richiesta e la stazione appaltante ne abbia accolto le relative ragioni.
L’Autorità ha richiamato, sul punto, il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026, secondo cui, con riferimento ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale, non vi è ragione di procedere all’oscuramento di dati, notizie o informazioni, salvo il caso dell’offerta tecnica per la quale siano state indicate e accolte specifiche ragioni di riservatezza ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per i soggetti interessati, nonché la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi coinvolti, sono state già definite ex ante dal legislatore. Tale bilanciamento è funzionale a garantire speditezza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché una più tempestiva tutela giurisdizionale degli operatori economici.
L’ANAC ha inoltre segnalato che tali indicazioni sono state recepite anche nell’ultimo aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, approvato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026. In tale sede è stato ribadito che la stazione appaltante non deve procedere all’oscuramento di dati, notizie o informazioni, salvo il caso dell’offerta tecnica per la quale siano state indicate e accolte specifiche ragioni di oscuramento.
Alla luce di tali chiarimenti, l’Autorità ha concluso che devono considerarsi superate le precedenti indicazioni contenute nel Parere in materia di trasparenza del 30 gennaio 2025, in ragione della prevalenza ex lege dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela della riservatezza.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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