ACCORDI QUADRO NEI LAVORI PUBBLICI – ANAC RICHIAMA I LIMITI DI UTILIZZO E LA NECESSITÀ DI UNA PROGETTAZIONE ADEGUATA
Con la delibera n. 363/2026, ANAC ha esaminato il ricorso all’accordo quadro per l’esecuzione di lavori pubblici nell’ambito di un intervento unitario di riqualificazione urbana finanziato con risorse PNRR. Il provvedimento richiama, in particolare, la necessità che l’accordo quadro sia utilizzato per esigenze future, autonome e reiterabili e che, già al momento della gara, siano adeguatamente definiti la progettazione, le lavorazioni da eseguire, i requisiti di qualificazione e il valore dell’affidamento.
Con riferimento allo strumento contrattuale, l’Autorità, applicando alla procedura esaminata l’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ha ricordato che l’accordo quadro è destinato a prestazioni omogenee la cui necessità, consistenza e tempistica non siano integralmente predeterminabili. La semplice suddivisione di un intervento unitario in categorie omogenee o in successive fasi esecutive non giustifica pertanto, di per sé, il ricorso all’accordo quadro quando le caratteristiche essenziali dell’opera siano già definite.
ANAC richiama sul punto anche l’attuale disciplina dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, sottolineando l’esigenza di individuare le condizioni essenziali delle prestazioni ed evitare che, nella fase dei successivi contratti attuativi, siano introdotte modifiche sostanziali rispetto all’impostazione dell’affidamento.
Un ulteriore profilo riguarda la progettazione posta a base della gara. Nel caso esaminato, l’Autorità ha ritenuto inadeguato il progetto di fattibilità tecnico-economica utilizzato per l’affidamento dei lavori, richiamando la disciplina allora vigente, che richiedeva ordinariamente un progetto esecutivo preventivamente verificato e validato. Per gli interventi PNRR era prevista la possibilità di affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione sulla base di un PFTE rafforzato, possibilità che non era stata utilizzata nella procedura oggetto della delibera. Nell’attuale Codice, la verifica della progettazione e l’appalto integrato sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 42 e 44 del D.Lgs. n. 36/2023.
Particolare rilievo assume anche la corretta individuazione delle categorie e classifiche SOA. ANAC ha infatti riscontrato, nel caso concreto, una mancata corrispondenza tra le lavorazioni previste nel PFTE e la qualificazione richiesta dagli atti di gara. In particolare, la prevalente classificazione in OG2 non è stata ritenuta coerente con un intervento caratterizzato in misura significativa anche da scavi, fondazioni e strutture funzionali alla realizzazione di un parcheggio interrato. L’Autorità ha ricondotto tale profilo alla necessaria proporzionalità e attinenza dei requisiti rispetto alle opere effettivamente oggetto dell’appalto.
Il provvedimento affronta inoltre la determinazione dell’importo dell’affidamento e le modifiche apportate nella successiva fase progettuale. ANAC ha rilevato una significativa differenza tra il valore stimato dell’accordo quadro e quello assunto a riferimento per la progettazione esecutiva, non adeguatamente giustificata, nonché modifiche alla localizzazione e alla configurazione di alcune opere considerate rilevanti rispetto all’impostazione originaria. Secondo l’Autorità, tali elementi evidenziavano l’insufficiente definizione dell’intervento al momento della gara, con possibili riflessi anche sull’attendibilità delle offerte formulate dagli operatori economici.
A conclusione dell’istruttoria, ANAC ha confermato le criticità rilevate, trasmettendo il provvedimento alla stazione appaltante e assegnando trenta giorni per comunicare le proprie valutazioni conseguenti.
Per un approfondimento completo dei rilievi formulati dall’Autorità in materia di accordi quadro, progettazione e qualificazione degli operatori economici, si rinvia al testo della delibera pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



