Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
24.08.2026 - lavori pubblici

AFFIDAMENTI DIRETTI E PRINCIPIO DI ROTAZIONE – ANAC CHIARISCE I LIMITI AL RIAFFIDAMENTO ALL’OPERATORE USCENTE

Ance Brescia informa che con la Delibera n. 287 del 14 luglio 2026, ANAC ribadisce che il principio di rotazione non consente di trasformare il riaffidamento al contraente uscente nella modalità ordinaria di gestione di una commessa. La deroga è possibile solo nei casi previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, deve essere sorretta da una motivazione puntuale sulla struttura del mercato e sull’effettiva assenza di alternative, oltre che dalla verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa. La sola regolare esecuzione del precedente affidamento, così come la maggiore conoscenza del territorio o dell’organizzazione del servizio maturata dall’operatore uscente, non sono quindi elementi sufficienti, se considerati isolatamente, a giustificare un nuovo affidamento.

La pronuncia riveste particolare interesse per le imprese che partecipano agli affidamenti sottosoglia, perché chiarisce come la rotazione debba essere applicata concretamente dalle stazioni appaltanti. Il divieto riguarda il contraente uscente quando il nuovo affidamento ha ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi del precedente contratto. Il Codice consente inoltre alle amministrazioni di articolare gli affidamenti in fasce di valore economico, facendo operare il divieto di riaffidamento all’interno di ciascuna fascia, ferma restando l’applicazione delle deroghe previste dalla legge.

Nel caso esaminato da ANAC, un servizio comunale continuativo era stato affidato direttamente allo stesso operatore mediante sedici distinte determinazioni nel periodo compreso tra il 2020 e il 2025. Le singole prestazioni avevano lo stesso oggetto e il medesimo destinatario, ma durata trimestrale o quadrimestrale e importi mantenuti entro le soglie dell’affidamento diretto.

L’Autorità ha ritenuto che tale modalità non potesse essere valutata considerando separatamente ciascun affidamento. Ai fini della corretta individuazione della procedura da utilizzare, occorre infatti fare riferimento al valore complessivo del fabbisogno che la stazione appaltante deve soddisfare. L’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 vieta di scegliere il metodo di calcolo dell’importo stimato o di suddividere un appalto con lo scopo di evitare l’applicazione delle disposizioni del Codice, salvo che il frazionamento sia giustificato da ragioni oggettive.

ANAC ha quindi qualificato come artificioso il frazionamento riscontrato nel caso concreto, valorizzando la natura continuativa e programmabile del servizio, l’identità delle prestazioni, la successione temporale degli affidamenti e la loro articolazione in importi e durate tali da mantenerli sotto soglia.

Sotto il profilo della rotazione, l’Autorità ha inoltre escluso che la particolare conoscenza del territorio maturata dal precedente affidatario potesse, di per sé, giustificare la reiterazione degli affidamenti. Secondo ANAC, tale elemento rappresenta proprio quella posizione di vantaggio acquisita dall’uscente che il principio di rotazione mira a controbilanciare, favorendo l’accesso al mercato anche di altri operatori economici.

La Delibera richiama anche l’importanza della programmazione degli acquisti. Per ANAC, quando il fabbisogno è continuativo, essenziale e prevedibile, la stazione appaltante deve programmarne l’acquisizione considerando la durata e il valore complessivi della prestazione, evitando che l’assenza di una pianificazione tempestiva determini il ricorso reiterato ad affidamenti diretti formalmente distinti ma sostanzialmente riferiti alla stessa esigenza.

Un ulteriore profilo riguarda la fase successiva all’aggiudicazione di una gara. Nel caso esaminato, dopo l’aggiudicazione della procedura aperta a un nuovo operatore, la stazione appaltante aveva disposto un ulteriore affidamento diretto in favore dell’uscente, motivandolo con la pendenza del ricorso contro l’aggiudicazione. ANAC ha chiarito che la sola proposizione del ricorso, in assenza di una contestuale domanda cautelare e di un provvedimento sospensivo del giudice, non impedisce la stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

La pronuncia richiama infine il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, evidenziando che gli atti relativi agli affidamenti devono essere non soltanto formalmente pubblicati, ma anche effettivamente reperibili e consultabili.

Per un approfondimento completo delle valutazioni svolte dall’Autorità e delle disposizioni richiamate, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941