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28.09.2026 - lavori pubblici

APPALTI DI MANUTENZIONE – ANAC CHIARISCE LA DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE TRA SERVIZI E LAVORI

Ance Brescia comunica che con il parere n. 334/2026, ANAC ha chiarito il criterio da utilizzare per distinguere un appalto di lavori da un appalto di servizi nelle attività di manutenzione. Per le imprese il punto centrale è che si è in presenza di lavori quando l’attività dell’appaltatore comporta una modifica prevalente ed essenziale della realtà fisica preesistente, attraverso l’utilizzo, la manipolazione o l’installazione di materiali aggiuntivi o sostitutivi di rilievo strutturale e funzionale; quando tale effetto manca o assume carattere soltanto residuale, l’attività si configura invece come servizio.

Il caso esaminato riguardava una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e della fornitura di segnaletica verticale. Un operatore aveva contestato la qualificazione dell’appalto come servizio anziché come lavori, richiamando, tra l’altro, le conseguenze sulla qualificazione SOA, sul contratto collettivo applicabile e sull’utilizzo del prezziario regionale.

ANAC ha precisato che la qualificazione dell’appalto non può dipendere dalla sola presenza di attività materiali. È necessario valutare in concreto l’oggetto del contratto e le prestazioni nel loro complesso, verificando se la modificazione della realtà fisica rappresenti la componente prevalente ed essenziale dell’affidamento.

Nel caso della manutenzione della segnaletica, il ripasso della segnaletica orizzontale e il ripristino o la sostituzione di quella verticale comportavano effettivamente l’impiego di vernici ed elementi sostitutivi, ma tali attività riguardavano segnaletica già esistente e non determinavano, secondo ANAC, una significativa trasformazione del patrimonio oggetto del contratto. L’affidamento comprendeva inoltre un insieme coordinato di attività di monitoraggio, programmazione, manutenzione, gestione della banca dati e reperibilità.

Sulla base di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto corretta la qualificazione della procedura come appalto di servizi e non di lavori. Ne conseguiva, nel caso esaminato, che non trovassero applicazione né l’obbligo di qualificazione SOA proprio dei lavori né il riferimento al prezziario regionale contestato dall’operatore.

Il parere evidenzia inoltre che spetta alla stazione appaltante definire la tipologia delle prestazioni richieste in funzione dell’interesse pubblico perseguito. Tale valutazione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile nei casi di macroscopica irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.

Per un approfondimento completo dei criteri indicati da ANAC per distinguere gli appalti di lavori da quelli di servizi nelle attività di manutenzione, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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