CCNL 21 FEBBRAIO 2025 – ACCORDI 8 OTTOBRE – PRESTAZIONE STRAORDINARIA “GRAVI PATOLOGIE” – RILASCIO DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DA PARTE DI CNCE – ILLUSTRAZIONE
Con la sottoscrizione di uno specifico accordo, firmato l’8 ottobre 2025 con le Organizzazioni sindacali di categoria, ANCE ha previsto l’istituzione di una prestazione straordinaria per gravi patologie, rivolta ad operai edili che la richiedano per importanti e delicati motivi di salute.
Essa consiste in un indennizzo a carico della Cassa edile competente, pari al massimale NASpI al netto della contribuzione INPS, della durata massima di sei mesi ed è rivolta a operai che abbiano superato, a causa di malattie oncologiche, neoplasie, gravi patologie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti, il periodo di comporto previsto dall’art. 26 del CCNL firmato da ANCE.
Per il completamento della normativa di dettaglio, le parti firmatarie di quell’accordo hanno dato incarico a CNCE di predisporre modulistica e procedure utili a facilitare la presentazione delle istanze e le relative istruttorie da parte delle Casse edili territoriali.
Nei giorni scorsi, CNCE ha diffuso i documenti che le sono stati commissionati: pertanto, ora, l’operaio in possesso dei requisiti sopra descritti può chiedere alla Cassa edile di riferimento la fruizione della prestazione.
Atto preliminare risulta essere la presentazione, da parte del lavoratore interessato, di una richiesta di aspettativa della durata massima di sei mesi, da presentare, in forma scritta, all’impresa datrice di lavoro.
Ricevuta la risposta positiva dell’impresa, l’operaio deve inoltrare un’apposita domanda alla Cassa edile presso la quale è iscritto, allegando la documentazione medica che comprovi la gravità della sua patologia.
Come detto, il coinvolgimento dell’Impresa concerne la concessione di un’aspettativa per un periodo massimo di sei mesi. Tale periodo non dovrà essere retribuito dal datore di lavoro in quanto il relativo trattamento economico è previsto rimanga a carico della Cassa edile, attraverso la prestazione qui in commento.
Rileviamo che l’accordo introduce nel nostro sistema una prima forma di quegli accorgimenti ragionevoli richiesti dalla normativa comunitaria e dal sempre più consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, che consistono negli adattamenti, organizzativi, strutturali e tecnologici, e, comunque, in ogni altra forma di adeguamento interno dell’impresa necessari a un ampliamento del periodo di conservazione del rapporto di lavoro verso dipendenti in condizione di svantaggio, avuto riguardo alla loro particolare situazione sanitaria.
Alleghiamo alla presente la documentazione pubblicata da CNCE, precisando che il Servizio sindacale di Ance Brescia resta fin d’ora a disposizione delle Imprese per fornire ogni chiarimento normativo e ogni ulteriore supporto utile ad una migliore gestione a livello aziendale dell’applicazione dell’accordo qui in commento.
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