DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN ZONA A: QUANDO L’INTERVENTO CONFIGURA UNA NUOVA COSTRUZIONE
Il TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 15 maggio 2026, n. 9629 ha precisato che, nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia soltanto quando siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Qualora tali elementi vengano modificati, l’intervento deve invece essere considerato una nuova costruzione, con conseguente applicazione della relativa disciplina urbanistico-edilizia.
La sentenza chiarisce inoltre che, nelle aree in cui siano consentiti edifici con densità superiore a tre metri cubi per metro quadrato o con altezza superiore a 25 metri, resta necessaria la preventiva approvazione di un piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata. L’assenza del piano attuativo non può essere superata sostenendo che la zona sia già sufficientemente urbanizzata, poiché lo strumento attuativo è necessario anche per raccordare correttamente il nuovo intervento con il contesto e con le opere di urbanizzazione esistenti.
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