DL INFRASTRUTTURE – IN VIGORE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RECUPERO DELL’ANTICIPAZIONE SU RICHIESTA DELL’IMPRESA NEI CONTRATTI PUBBLICI
Ance Brescia comunica che è entrata in vigore la disposizione che consente, per gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023. La misura può essere attivata su richiesta dell’appaltatore e consente alla stazione appaltante di sospendere le trattenute con cui viene progressivamente recuperata l’anticipazione, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Restano esclusi gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR.
La previsione, introdotta dall’art. 1-bis del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 e confermata dalla legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152, è finalizzata a fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente. La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 ed è entrata in vigore il 21 agosto scorso.
Dal punto di vista operativo, la sospensione non opera automaticamente. È necessario che l’appaltatore presenti una specifica richiesta e la norma autorizza la stazione appaltante a disporre la sospensione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e per il periodo strettamente necessario, fermo restando il termine massimo del 31 dicembre 2026.
La disposizione interviene esclusivamente sul momento del recupero dell’anticipazione già erogata e non determina un aumento del corrispettivo contrattuale, né il riconoscimento di una nuova anticipazione o la cancellazione delle somme da recuperare. L’effetto è quello di rinviare temporaneamente il recupero dell’anticipazione, incidendo quindi sui flussi finanziari dell’appalto nel periodo di sospensione.
Il campo di applicazione è circoscritto agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione. La norma esclude espressamente gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza: l’esclusione opera, pertanto, anche quando il finanziamento PNRR copre soltanto una parte dell’intervento.
La disciplina si inserisce nel meccanismo dell’anticipazione previsto dall’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, che stabilisce, in via ordinaria, un’anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto, elevabile fino al 30 per cento nei documenti di gara. L’erogazione è subordinata alla costituzione della prevista garanzia fideiussoria, il cui importo si riduce progressivamente in relazione al recupero dell’anticipazione.
La temporanea sospensione del recupero non modifica quindi la natura dell’anticipazione né l’obbligo della sua successiva restituzione, ma consente di posticiparne il recupero nei contratti che rientrano nel perimetro definito dalla nuova disposizione.
Per quanto riguarda il sistema associativo, si tratta di una misura certamente positiva, che va nel senso auspicato dall’ANCE, consentendo, sia pure fino a dicembre 2026, di sostenere finanziariamente gli operatori economici, a fronte degli extracosti connessi all’esponenziale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, determinato dalle tensioni geopolitiche in atto. Con riferimento all’esclusione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’ANCE si attiverà nelle sedi opportune affinché la stessa possa essere superata, nell’ambito del primo veicolo normativo utile.
Per un approfondimento completo della disciplina, delle condizioni di applicazione e dei relativi riferimenti normativi, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO:LEGGE DI CONVERSIONE DL INFRASTRUTTURE
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