EDIFICI DIRUTI E VINCOLO PAESAGGISTICO: IL TAR PUGLIA CHIARISCE I LIMITI DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Con la sentenza 1° luglio 2026, n. 977, il TAR Puglia, Lecce, sez. I, ha affrontato il tema della ricostruzione di edifici crollati o demoliti, precisando le condizioni alle quali l’intervento può essere qualificato come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione.
Il punto di partenza è l’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, secondo cui rientrano nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Tale accertamento secondo il TAR Puglia richiede che il fabbricato preesistente sia ancora identificabile nei suoi elementi essenziali. Non è sufficiente, quindi, un generico riferimento all’esistenza storica dell’immobile, ma occorre poter ricostruire con un adeguato grado di certezza la consistenza originaria, le caratteristiche planivolumetriche, gli elementi strutturali e i connotati architettonici dell’edificio.
La pronuncia assume particolare rilievo nei casi in cui l’immobile sia collocato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. In tale ipotesi, la ricostruzione può essere ricondotta alla ristrutturazione edilizia solo se vengono mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
In mancanza di questi presupposti, l’intervento non può essere qualificato come ristrutturazione edilizia, ma deve essere considerato nuova costruzione, con conseguente applicazione del relativo regime edilizio e della necessità del permesso di costruire.
La sentenza conferma quindi che, per gli edifici diruti o parzialmente crollati, l’onere della prova grava sul soggetto interessato all’intervento. Spetta a quest’ultimo dimostrare, attraverso documentazione tecnica, rilievi, elaborati storici, catastali o fotografici, la reale consistenza dell’edificio preesistente.
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