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20.07.2026 - lavori pubblici

FVOE E SOCCORSO ISTRUTTORIO – GLI ERRORI FORMALI NON BASTANO PER ESCLUDERE L’IMPRESA DALLA GARA

(Consiglio di Stato, Sezione Terza del 04/06/2026 n. 4484)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 giugno 2026, n. 4484, ha chiarito che le irregolarità nella registrazione dei dati nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, quando non incidono sul possesso sostanziale dei requisiti e non alterano la par condicio tra i concorrenti.

La decisione è di particolare interesse per le imprese che operano nel mercato dei lavori pubblici, perché conferma che il FVOE è uno strumento digitale di verifica dei requisiti e non un requisito autonomo di partecipazione. Un errore materiale o una inesattezza nella registrazione dei dati non può quindi essere equiparato alla mancanza del requisito richiesto dalla lex specialis.

In questi casi, la stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio, chiedendo chiarimenti o integrazioni documentali, purché la regolarizzazione riguardi profili formali e non consenta all’operatore economico di acquisire tardivamente un requisito mancante. Il soccorso istruttorio resta quindi ammesso quando il requisito era già posseduto entro il termine di presentazione dell’offerta e l’anomalia riguarda solo le modalità di documentazione o verifica.

La sentenza conferma però anche un limite importante: se l’irregolarità impedisce di verificare il possesso dei requisiti, evidenzia una loro effettiva mancanza oppure deriva da un comportamento elusivo, non si è più in presenza di un errore formale sanabile. In tali ipotesi, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare la posizione sostanziale dell’impresa.

Per le imprese edili, la pronuncia rappresenta un chiarimento utile nella gestione delle gare digitalizzate: eventuali anomalie nel FVOE devono essere affrontate tempestivamente, ma non comportano di per sé l’esclusione se i requisiti sono effettivamente posseduti e dimostrabili.

Si rimanda alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.

Gli uffici di ANCE Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

ALLEGATO: Consiglio di Stato, Sezione Terza del 04 giugno 2026 n. 4484


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