GARE TELEMATICHE – L’OFFERTA SENZA FIRMA DIGITALE PUÒ RESTARE VALIDA SE LA PROVENIENZA È CERTA
Ance Brescia comunica che con la delibera n. 369/2026, ANAC ha chiarito che, nelle gare gestite tramite piattaforme telematiche, la mancata firma digitale dell’offerta non determina automaticamente l’esclusione dell’operatore economico quando il sistema consente di ricondurre con certezza la proposta al concorrente. In tali casi, secondo l’Autorità, non è neppure necessario attivare il soccorso istruttorio per integrare la firma mancante.
Il parere trae origine da una procedura nella quale l’offerta tecnica e la relativa relazione erano prive di firma digitale, pur essendo state presentate attraverso la piattaforma Acquistinretepa mediante credenziali intestate all’operatore economico. Il disciplinare prevedeva l’esclusione degli atti non sottoscritti digitalmente, ma la stazione appaltante ha chiesto ad ANAC se l’offerta potesse comunque essere considerata valida, non essendovi incertezza sulla sua provenienza.
ANAC richiama l’orientamento secondo cui i vizi di sottoscrizione assumono rilievo soltanto quando producono un’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. La valutazione deve quindi concentrarsi sulla possibilità di individuare elementi concreti che consentano di ricondurre il documento al suo autore, in coerenza con il principio del risultato e con la funzione strumentale delle forme.
Nel parere viene inoltre evidenziato che l’assunzione di responsabilità dell’operatore economico deriva dalla stessa decisione di presentare l’offerta, dalla quale conseguono specifici obblighi, tra cui il vincolo temporale della proposta, il divieto di formulare altre offerte e l’irrevocabilità in caso di aggiudicazione. In questa prospettiva, l’esclusione per la sola mancanza formale della firma viene considerata sproporzionata quando non vi siano dubbi sull’autore della proposta.
L’utilizzo delle piattaforme telematiche assume quindi un ruolo decisivo, perché consente di tracciare le diverse fasi della gara e garantire immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte. Proprio per queste caratteristiche, rafforzate dalla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal nuovo Codice, ANAC ha ritenuto che nel caso esaminato non sussistessero né i presupposti per l’esclusione né la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio.
Per un approfondimento completo dei chiarimenti forniti da ANAC sulla validità delle offerte prive di firma digitale nelle procedure telematiche, si rinvia alla lettura integrale della delibera Anac pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



