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18.05.2026 - lavori pubblici

IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SU REVOCA PRE-AGGIUDICAZIONE E INDENNIZO

(Consiglio di Stato, Sezione Quinta del 23 aprile 2026 n. 3181)

In seguito ad un intervento legislativo europeo, che aveva fatto venir meno l’utilità auspicata con l’indizione della gara, la stazione appaltante disponeva la sua revoca prima dell’aggiudicazione.

Il primo concorrente in graduatoria presentava, quindi, ricorso al Tar eccependo l’assenza di una motivazione adeguata che specificasse l’esistenza di un interesse pubblico sopravvenuto tale da superare l’interesse alla conclusione della gara stessa e richiedendo l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della L. n. 241//1990. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso ritenendo destituita di fondamento la doglianza in quanto la sopravvenuta normativa integra senza dubbio un motivo legittimo di revoca e il provvedimento era congruamente motivato, essendo tra l’altro la revoca intervenuta prima dell’aggiudicazione, quando la ricorrente non poteva vantare un affidamento tutelabile. Inoltre, nell’ipotesi di revoca prima dell’aggiudicazione non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, non essendosi in presenza della revoca di un provvedimento definitivamente attributivo di vantaggi. L’operatore economico insoddisfatto presentava ricorso in appello.

La giurisprudenza amministrativa più recente ha ribadito che, anche nei casi in cui la revoca intervenga dopo la formazione della graduatoria ma prima della conclusione del procedimento di aggiudicazione, non è configurabile un affidamento qualificato in capo ai concorrenti. Ne deriva che non può operarsi alcuna comparazione tra l’interesse pubblico al ritiro degli atti e l’interesse privato alla conservazione degli esiti di gara.

In tale ottica, l’indennizzo, infatti, è legalmente dovuto esclusivamente ai soggetti ai quali l’opzione revocatoria finisca per sottrarre, sia pure legittimamente e per ragioni di pubblico interesse, un’utilità e/o un bene della vita già acquisito al patrimonio, tra cui non vi rientra l’ipotesi dell’operatore economico che presenta la sola offerta.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’istituto dell’indennizzo si fonda sulla definitività dell’utilità sacrificata e non può essere sovrapposto ai presupposti della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, la quale richiede invece la sussistenza di un affidamento ragionevole alla conclusione del contratto e la violazione, imputabile a colpa, dei doveri di correttezza e buona fede.

Nel settore delle procedure dei contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e di buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto.

In estrema sintesi, fino all’aggiudicazione definitiva non si ha alcun affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario, pertanto, la revoca a causa dello «ius superveniens», seppure debba essere adeguatamente motivata, rientra nell’ambito dei poteri discrezionali dell’amministrazione e non richiede sia un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato che dà il diritto all’indennizzo.


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