INL – RISCHIO LEGATO A DANNI DA CALORE – TUTELA DEI LAVORATORI – INIZIATIVE DELL’ISPETTORATO – NOTA 6 LUGLIO 2026, N. 5484
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota qui in commento, ha inteso sensibilizzare il personale ispettivo circa il comportamento da tenere nel corso degli accessi ai luoghi di lavoro, durante il periodo estivo, nei confronti di imprese operanti in alcuni settori particolari, fra cui è ricompresa l’edilizia.
Il motivo di tale attenzione dell’INL riguarda la presenza, in tali settori, di forti rischi legati allo stress da calore, trattandosi di attività lavorative svolte all’aperto, con esposizione degli operatori, quindi, ai rischi, che la nota intende prevenire, da calore e insolazione.
Alla luce di quanto sopra, l’INL chiede al proprio personale di verificare:
- l’integrazione, da parte del datore, del DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione;
- l’esistenza di una eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es.: anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00);
- l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose;
- la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti;
- l’effettuazione nei confronti dei lavoratori e dei preposti di una attività di informazione mirata all’individuazione dei sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
- il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo;
- la consultazione del rappresentante dei lavoratori, aziendale o territoriale, per la valutazione dei rischi.
L’INL richiama la propria precedente nota 21 luglio 2023, n. 5291, che, per completezza, alleghiamo alla presente, con cui fu chiarito che il Datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’Ispettorato, conferma, ora, tale obbligo di intervento, stante quanto disposto dall’art. 19 del Decreto legislativo da ultimo citato, al Preposto, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.
Stante le posizioni espresse dall’Ispettorato, ricordiamo nuovamente come,a supporto delle imprese anche per far fronte alle indicazioni dell’INL, sul sito di ESEB sono disponibili modelli, procedure e documentazione tecnica predisposti per integrare DVR e POS e aggiornare il sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza con specifico riferimento al rischio da stress termico (v., al riguardo, Newsletter settimanale Ance Brescia – n. 25/2026 del 7/07/2026).
Tale documentazione è stata predisposta dall’Ente bilaterale a fronte della constatazione dell’innalzamento del rischio termico derivante dalle ondate di calore registratesi già nel 2024 ed è costantemente aggiornata, alla luce delle indicazioni provenienti dagli enti preposti alla prevenzione del manifestarsi del rischio calore nei luoghi di lavoro.
Invitiamo, quindi, tutte le imprese a verificare la propria documentazione e ad apportare gli eventuali aggiornamenti necessari prima dell’avvio o della prosecuzione delle lavorazioni nel periodo estivo.
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