INPS – CIGO – CALDO ESTREMO ED EVENTI CLIMATICI – DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 107 – MESSAGGIO 20 LUGLIO 2026 N. 2418
Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 è stato pubblicato il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.
Tale decreto, entrato in vigore il 27 giugno 2026 reca, tra le altre, misure volte ad agevolare l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, al fine di assicurare adeguate fome di tutela in presenza di eccezionali situazioni climatiche.
L’INPS, con messaggio 20 luglio 2026, n. 2418 illustra tali misure e fornisce le relative istruzioni operative e contabili.
Nello specifico, l’articolo 6, comma 1 del decreto, al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, prevede che i periodi di integrazione salariale fruiti datori di lavoro operanti nei settori dell’edilizia e affini, del lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa intervenute nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 , qualora determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, pari a 52 settimane nel biennio mobile, previsto dall’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015.
Sebbene la disposizione in esame faccia riferimento, sotto il profilo letterale, alle “attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore”, ANCE ha specificato che da chiarimenti informali ricevuti dal Ministero del Lavoro, la norma risulta avere portata generale, senza essere, quindi, limitata ai soli lavori riguardanti la realizzazione di opere infrastrutturali.
L’Inps riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE) ricordando che, in tali casi:
- Non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale;
- Non è dovuto il versamento del contributo addizionale;
- la domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Aspetti contributivi
L’Inps chiarisce che la norma prevede l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi del citato articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).
Tali periodi, invece, rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.
Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nel messaggio in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015.
L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.
Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di CIGO autorizzato ai sensi del citato art. 6 del decreto-legge n. 107/2026, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Istruzioni operative
Per quanto riguarda le modalità operative, l’INPS ricorda che, ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l’Istituto chiarisce che deve essere utilizzato il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto stesso tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
In particolare, per le autorizzazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACreddito>/<CongCIGOAltre>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione “L153”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 107-2026”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
Per quanto riguarda invece la compilazione dei flussi UniEmens-Cig (UNI41), nel caso di pagamento diretto, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale. Tale invio deve avvenire, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Per quanto non espressamente previsto nel messaggio in esame, l’INPS rinvia alle indicazioni operative contenute nel messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026, riguardante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
In tale messaggio, l’Istituto chiarisce che, qualora la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa derivi da un’ordinanza adottata dalla competente pubblica autorità, i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tale ipotesi, nella relazione tecnica è sufficiente indicare gli estremi identificativi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, senza necessità di allegare il relativo provvedimento. Il trattamento di integrazione salariale potrà essere riconosciuto esclusivamente con riferimento ai periodi di sospensione o alle fasce orarie di riduzione dell’attività espressamente individuati nell’ordinanza.
Peraltro, l’INPS chiarisce che resta comunque impregiudicata la facoltà di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, nelle ipotesi in cui il caldo eccessivo renda impossibile o comprometta in modo significativo il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.
Al riguardo, l’Istituto specifica che non è consentita la presentazione di due distinte domande riferite ai medesimi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa integralmente o parzialmente coincidenti, rispettivamente fondate sulla causale «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori» e sulla causale «evento meteo» per «temperature elevate».
Qualora venga presentata istanza con causale “evento meteo” per “temperature elevate” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, tale circostanza dovrà essere valorizzata in sede istruttoria.
In tal caso, potranno essere ritenute integrabili sia le giornate o le ore per le quali sia accertata la sussistenza dell’evento meteorologico avverso, sia, anche in assenza di tale accertamento, le giornate o le ore rispetto alle quali le predette ordinanze abbiano disposto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa. Anche in tale ipotesi, il datore di lavoro dovrà indicare nella relazione tecnica i soli estremi identificativi dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza allegarne copia.
Con riferimento alle domande presentate con causale «evento meteo» per «temperature elevate», l’INPS ricorda che il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto, in via generale, nei casi in cui le temperature risultino superiori a 35°C.
L’Istituto precisa, tuttavia, che anche temperature pari o inferiori a tale soglia possono giustificare l’accoglimento dell’istanza qualora, in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, debba essere considerata la cosiddetta temperatura percepita, risultante superiore a quella effettivamente rilevata.
Tale situazione può verificarsi, ad esempio, quando le lavorazioni siano svolte in luoghi non protetti dall’irraggiamento solare oppure comportino l’utilizzo di materiali, attrezzature o macchinari che producono calore, aggravando le condizioni microclimatiche cui sono esposti i lavoratori. Analogamente, l’impiego di dispositivi di protezione individuale, quali tute, caschi o altri presidi analoghi, può determinare un aumento della temperatura percepita rispetto a quella registrata dai bollettini meteorologici.
L’INPS specifica che in questi casi la relazione tecnica deve essere redatta in modo completo, coerente e idoneo a rappresentare le circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a descrivere, oltre all’evento meteorologico verificatosi, la tipologia di attività lavorativa o di lavorazioni oggetto di sospensione o riduzione, nonché le relative modalità di svolgimento e le condizioni operative incidenti sulla prestazione. Resta, invece, confermato che i datori di lavoro non sono tenuti ad allegare alla domanda i bollettini meteorologici, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.
L’INPS evidenzia, inoltre, che in sede di istruttoria, dovrà essere preso in considerazione anche il grado di umidità rilevato nelle giornate o nelle fasce orarie richieste, atteso che dalla combinazione tra temperatura e umidità può derivare una temperatura percepita superiore a quella effettivamente rilevata.
Le indicazioni fornite nel messaggio trovano applicazione anche con riferimento alle lavorazioni svolte in ambienti chiusi, qualora non sia possibile utilizzare sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro oppure quando l’impiego di tali sistemi risulti incompatibile con le specifiche lavorazioni eseguite.
Infine, l’INPS precisa che la domanda di integrazione salariale può essere accolta anche qualora il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del responsabile della sicurezza aziendale, disponga la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa in ragione delle temperature eccessive.
Allegato: Messaggio-numero-2418-del-20-07-2026
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