INTELLIGENZA ARTIFICIALE – DECRETO LEGISLATIVO 7 OTTOBRE 2026, N. 179 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE – PRIMO COMMENTO ANCE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.179/2026 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni previste nel Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), che entrerà in vigore il prossimo 23/10/2026.
Il Decreto promuove lo sviluppo di un ecosistema innovativo dell’intelligenza artificiale in Italia attraverso il coinvolgimento dei Poli europei di innovazione digitale (EDIH), ITS Academy, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca, Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti, in qualità di attori funzionali alla formazione e allo sviluppo delle competenze di base a tema IA – AI Literacy o Alfabetizzazione all’AI.
Lo scopo è quello di stimolare il trasferimento di competenze verso adulti, professionisti docenti e alunni in età scolare, tali da orientare un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza artificiale, oltre che informato rispetto alle normative di ambito europeo (AI Act) e italiano (Legge n. 132/2025). I differenti programmi formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e professionali, verranno integrati di conseguenza.
Gli EDIH, tra cui DIHCUBE coordinato da ANCE, possono offrire supporto a PMI e PA nel test e nell’implementazione di tecnologie digitali complesse come l’intelligenza artificiale nei loro processi, nella sensibilizzazione e formazione del personale ai temi della cybersecurity e dell’igiene digitale, sempre più centrali in una società connessa e interdipendente come la nostra. Rappresentano in tal senso leve di sostegno per le organizzazioni che necessitano di supporto informativo e operativo nel gestire l’adozione di nuove tecnologie e il cambiamento che comporta.
Riportiamo di seguito le novità di maggior rilievo apportate dal D. Lgs. n. 179/2026, come evidenziate da una nota diffusa dai livelli nazionali di ANCE.
Articolo 41 – Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale
Nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, come definiti dall’articolo 3, punto 1), del già citato Regolamento europeo, assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all’articolo 11 della legge n. 132/2025 (di seguito legge IA). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento UE 2016/679, che disciplina i processi decisionali automatizzati.
La decisione definitiva è, in ogni caso, riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo.
La norma in esame precisa che non rientrano tra le decisioni finali, relative alla costituzione del rapporto di lavoro, le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione.
Il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione al divieto di cui sopra.
L’utilizzo dei suddetti sistemi di IA deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.
Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (articolo 1-bis del d.lgs. n. 152/1997).
Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento UE 2016/679.
Il licenziamento intimato in violazione della norma in esame è nullo. Sono nulle altresì le ulteriori decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione della stessa norma.
Articolo 42 – Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viene previsto che il Ministero del lavoro, nell’ambito delle competenze attribuite dal TUSL, assicuri il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali, rilevanti ai fini della sicurezza, è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del TUSL. Pertanto, in tali casi, si rende necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR).
I datori di lavoro assicurano un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Il Ministero del lavoro promuove l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’INL e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Articolo 43 – Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
Le università e gli enti pubblici di ricerca, in particolare, promuovono, nell’ambito di accordi stipulati anche con le imprese (oltre che con altri soggetti), il supporto alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria, anche in convenzione con le università e gli enti pubblici di ricerca.
Articolo 44 – Integrazione di attività formative nei corsi dell’istruzione superiore e negli ITS Academy
Con riferimento all’articolo 44, si evidenzia che le attività formative e i progetti di sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale, promossi, in particolare, dalle università, sono realizzati, ove possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali dell’innovazione.
Si evidenzia, inoltre, che gli ITS Academy, con particolare riferimento a quelli afferenti all’Area tecnologica «Tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati», anche nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, promuovono percorsi e moduli formativi, finalizzati allo sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, nonché al rafforzamento delle capacità operative, critiche e valutative, necessarie per l’impiego consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio. Quanto sopra in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa e in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro.
Articolo 45 – Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy
Per quanto concerne l’articolo 45, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti disposizioni.
Le università e gli enti pubblici di ricerca possono stipulare con le imprese (oltre che con organismi di ricerca privati) convenzioni in materia di intelligenza artificiale per l’utilizzo delle infrastrutture e delle competenze professionali, volte esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
Inoltre, i medesimi soggetti possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro, accordi con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, di cui all’articolo 20 della legge IA (l. n. 132/2025), aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e all’utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attività di interesse comune.
Con la finalità di valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, gli stessi soggetti possono altresì stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovere la creazione di spin-off universitari e di start-up.
Con l’obiettivo di rafforzarne la capacità di svolgere attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale, viene previsto che le fondazioni ITS Academy sostengono la collaborazione con università, enti pubblici di ricerca e Autorità nazionali di cui al citato articolo 20 della legge IA.
A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di cui all’articolo 10 della legge n. 99/2022, individua criteri e modalità di cooperazione istituzionale, nonché di supporto, con l’obiettivo di favorire il trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione già esistenti, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 48 – Utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro
L’articolo 48 prevede che i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro – tra cui il Formedil Italia e molti Enti territoriali aderenti a esso – possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.
L’utilizzo di tali sistemi è subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
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