IRPEF – AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INCREMENTI RETRIBUTIVI E INDENNITA’ PER LAVORO NOTTURNO – ULTERIORI CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 24 GIUGNO 2026, N. 3/E
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sull’applicazione del particolare sistema di tassazione, previsto dalla Legge di Bilancio 2026, per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali collettivi nonché delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni.
La suddetta Legge di bilancio ha, infatti, introdotto, per i lavoratori dipendenti di imprese del settore privato, un’imposta sostitutiva pari al 5% sulle voci retributive sopra citate: ricordiamo, al riguardo, che l’Agenzia delle Entrate ha fornito un primo commento alle sopraesposte normative con la circolare 24 febbraio 2026, n. 2/E (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 8/2026 del 03/03/2026).
Incrementi retributivi con decorrenza antecedente alla sottoscrizione del CCNL
Nella nuova circolare, l’Agenzia conferma che beneficiano dell’imposta agevolata gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel triennio 2024-2025-2026, erogati nel periodo di imposta 2026, anche se relativi ad annualità precedenti.
In sostanza, ciò che rileva, secondo l’Agenzia, è il momento di corresponsione delle somme, ossia il principio di cassa, e non il periodo di competenza, ossia l’anno cui si le stesse si riferiscono.
La circolare precisa però che restano escluse dalla particolare agevolazione fiscale le somme corrisposte a titolo di “una tantum”, in quanto – parrebbe di capire- non vengono considerati incrementi contrattuali ma solo somme occasionate dal rinnovo.
Superminimo
L’Amministrazione finanziaria torna sul tema del superminimo, già trattato nella circolare 2/E, per precisare che la tassazione agevolata si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo attribuito al lavoratore a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, riconosciuti allo stesso sulla base non della contrattazione collettiva ma di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.
Ferie, gratifica natalizia e permessi annui retribuiti
Per quanto concerne gli operai edili, ANCE ha precisato che l’imposta sostitutiva si applica anche sulla quota derivante dai citati rinnovi contrattuali che incidano sull’accantonamento GNF, ossia su Gratifica Natalizia e Ferie, oltre che sull’importo del trattamento economico dei Permessi retribuiti di cui all’art. 5 del vigente CCNL.
Straordinario festivo o notturno
Nella circolare n. 2/E era stato affermato che erano escluse dall’agevolazione “le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario“, salvo un inciso riferito allo straordinario festivo o notturno. Con la circolare n. 3/E, invece, l’Agenzia precisa, più puntualmente, che l’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o festivo beneficia dell’imposta sostitutiva del 15%, e non soltanto la relativa maggiorazione.
Indennità di reperibilità
L’Agenzia afferma che l’agevolazione spetta anche quando il lavoratore reperibile non venga chiamato ad intervenire, purché l’indennità sia prevista dal CCNL e sia riferita a turni notturni, festivi o di riposo settimanale.
In sostanza, la circolare privilegia la disponibilità al lavoro del dipendente e non la sua reale prestazione lavorativa, in quanto, in caso di reperibilità, il lavoratore subisce, comunque, una compressione del suo diritto al godimento di tempo libero ed è da tale compressione che l’Agenzia pare ricollegare il diritto dell’interessato al particolare trattamento fiscale agevolativo.
Il Servizio sindacale di Ance Brescia resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno.
Allegato: IRPEF – Circolare 3
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