Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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28.09.2026 - lavoro

IRPEF – AUTOVETTURE AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCUO – FRINGE BENEFITS – NUOVE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE – DECRETO LEGISLATIVO 7 AGOSTO 2026, N. 148

Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina fiscale relativa alle autovetture aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo.

Le disposizioni intervengono sia sui criteri di determinazione del valore convenzionale del fringe benefit, sia sulla valorizzazione degli accessori e degli allestimenti non ricompresi nelle tabelle ACI.

Nuovi criteri di determinazione del fringe benefit

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il valore del fringe benefit relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti è determinato partendo dal costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, e applicando allo stesso le percentuali di seguito riportate:

  • 50% per i veicoli con motore endotermico o ibrido non plug-in;
  • 20% per i veicoli ibridi plug-in;
  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica.

La disciplina introduce, inoltre, un meccanismo di adeguamento del valore del fringe benefit legato all’anzianità del veicolo. In particolare, il valore determinato sulla base delle percentuali sopra indicate è incrementato del 50% a decorrere dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione.

Regime transitorio per i veicoli già concessi o ordinati

Il Decreto conferma l’applicazione della disciplina previgente, basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo, per le seguenti fattispecie:

  • veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
  • veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.

Per tali autovetture, il regime fiscale precedente resta applicabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, anche nell’eventualità di una successiva riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.

Trascorso tale periodo, troverà applicazione l’incremento del 50% del valore determinato secondo i criteri ACI, previsto dalla nuova disciplina qui in commento.

Per l’illustrazione della disciplina previgente, rimandiamo alla Newsletter settimanale Ance Brescia – n. 02/2025 del 21/01/2025.

Per i veicoli concessi nel corso del 2025, ma non ordinati entro il 31 dicembre 2024, si applicheranno invece i nuovi criteri basati sulla tipologia di alimentazione (50%, 20% o 10%), sopra riportati, compreso l’incremento del 50% previsto dopo il quinto anno successivo alla prima immatricolazione.

Valorizzazione degli accessori e degli allestimenti

Un’ulteriore novità riguarda gli accessori e gli allestimenti delle autovetture che non risultano autonomamente valorizzati nelle tabelle ACI e che non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore.

In presenza di tali componenti, il valore del fringe benefit determinato secondo i criteri previsti dalla normativa è incrementato del 5%.

L’incremento trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, con riferimento alle seguenti categorie di veicoli:

  • autovetture concesse in uso promiscuo a partire dal 2026;
  • autovetture concesse nel 2025 non rientranti nel regime transitorio;
  • autovetture concesse nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • autovetture ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo nel 2025.

Restano, in ogni caso, salvi, stante l’espressa precisazione contenuta nel Decreto, i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, rispettosi della previgente normativa.

Ci riserviamo, sulla materia, di diramare e commentare i chiarimenti interpretativi non appena gli stessi saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

Allegato: Auto aziendali – Allegato


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