LEGITTIMA LA VERIFICA DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO FVOE, BANCHE DATI E SISTEMI DI INTEROPERABILITÀ
(Tar Campania, Salerno, Sez. II, 22/07/2026, n. 1382)
Le stazioni appaltanti possono verificare l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, le banche dati delle pubbliche amministrazioni e i sistemi di interoperabilità, senza che sia necessario acquisire e depositare materialmente ogni singolo certificato.
Lo ha precisato il TAR Campania, Salerno, Sezione II, con la sentenza 22 luglio 2026, n. 1382, respingendo il ricorso proposto contro un’aggiudicazione.
…omissis…
16.2 Il motivo è innanzitutto generico e il collegio pertanto dubita della sua stessa ammissibilità. Si può però soprassedere rispetto alla precedente considerazione attesa la palese infondatezza nel merito della doglianza. In effetti, come peraltro ben sottolineato dalla difesa civica, l’utilizzo del fascicolo telematico da parte dell’Amministrazione, in linea con quanto sostenuto dalla condivisibile e recente giurisprudenza, “permette alle stazioni appaltanti l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ed offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli enti certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera Anac n. 262/2023. ..” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 1206/2026).
Del resto, a conferma delle considerazioni spese sul punto dal Comune, l’art. 6 della stessa delibera ANAC n. 262/2023, sotto la rubrica “Documentazione a comprova dei requisiti generali” indica che “6.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante: a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND; b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDN 6.2 Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell’Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell’Allegato II (cause non automatiche di esclusione)”.
16.3 Per converso parte ricorrente non ha individuato la sussistenza di nessuna causa di esclusione tra quelle che dalla tabella integrata nei motivi aggiunti ella stessa ha indicato, limitandosi a rilevare che dalla documentazione depositata non sarebbero stati reperibili taluni documenti dimostrativi di requisiti, la cui sussistenza è stata comunque valutata, anche attraverso il FVOE e che nel merito non risultano contestati.
16.3.1 L’avviso trova conferma nella piana lettura dell’art. 99 del D.lgs n. 36/2023 che dispone in argomento: “1. La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. 3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.”.
Dalla disposizione in commento emerge come l’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e/o degli enti concedenti sia consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione (Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 05/02/2025, n. 2684), così come avvenuto nella vicenda odierna. Tanto basta a respingere l’unico motivo dell’atto di motivi aggiunti e, di conseguenza, l’intero gravame additivo.
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Nel caso esaminato, la ricorrente contestava che la stazione appaltante non avesse prodotto tutta la documentazione comprovante i requisiti dell’aggiudicataria, ma soltanto alcuni certificati, tra cui la visura camerale, il casellario ANAC, la documentazione antimafia, il casellario giudiziale, la regolarità fiscale e il DURC.
Secondo il TAR, tuttavia, la mancata presenza nel fascicolo processuale di tutti i documenti non dimostra che la verifica non sia stata effettuata. La stazione appaltante può infatti acquisire e controllare le informazioni direttamente mediante il FVOE e tramite l’interoperabilità con gli enti certificatori e con le banche dati pubbliche.
L’articolo 99 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente che l’assenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione, siano verificati attraverso:
- il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico;
- i documenti inseriti dall’operatore economico;
- la Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
- le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- gli altri sistemi di interoperabilità disponibili.
La disciplina è coerente con la funzione del FVOE, che consente alle stazioni appaltanti di acquisire i documenti relativi ai requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari messi a disposizione dagli enti certificatori.
Il Codice stabilisce inoltre che agli operatori economici non possono essere richiesti documenti già presenti nel FVOE, già detenuti dalla stazione appaltante in conseguenza di precedenti procedure oppure acquisibili direttamente mediante interoperabilità.
Nel caso concreto, la ricorrente non aveva individuato alcuna specifica causa di esclusione riferibile all’aggiudicataria, ma si era limitata a lamentare l’assenza di alcuni documenti tra quelli depositati. Poiché la sussistenza dei requisiti era stata comunque verificata dalla stazione appaltante attraverso gli strumenti digitali disponibili, il TAR ha ritenuto la censura infondata.
In sintesi:
- la verifica dei requisiti non richiede necessariamente il deposito materiale di tutti i certificati;
- la stazione appaltante può utilizzare FVOE, PDND e banche dati pubbliche;
- l’elenco dei documenti previsto dalla deliberazione ANAC n. 262/2023 individua i dati utilizzabili per le verifiche, ma non impone che ogni documento sia autonomamente depositato nel fascicolo di gara;
- chi contesta l’aggiudicazione deve indicare una concreta causa di esclusione o uno specifico requisito mancante;
- la sola assenza di un certificato tra i documenti ostensibili o depositati non prova l’omessa verifica dei requisiti.
La pronuncia conferma il principio di digitalizzazione e di acquisizione d’ufficio della documentazione amministrativa, evitando di imporre agli operatori economici la produzione di informazioni già disponibili presso le pubbliche amministrazioni.
Si rimanda per ulteriori approfondimenti al testo integrale della sentenza pubblicato in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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