LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: IL CONDONO DEI SINGOLI IMMOBILI NON SANA L’INTERA TRASFORMAZIONE URBANISTICA
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione III penale, 20 luglio 2026, n. 27220, ha chiarito che il rilascio del permesso in sanatoria per le opere edilizie realizzate sui singoli lotti non rende lecita l’eventuale lottizzazione abusiva dell’area.
Il condono edilizio produce infatti effetti esclusivamente sull’immobile al quale si riferisce, regolarizzando la singola opera. Non comporta, invece, una valutazione di conformità dell’intera trasformazione del territorio rispetto agli strumenti e alle scelte generali di pianificazione urbanistica.
Di conseguenza, anche quando siano stati rilasciati più permessi in sanatoria per gli edifici presenti nell’area, può permanere l’illecito di lottizzazione abusiva e può essere disposta la confisca del terreno lottizzato. Il titolo edilizio in sanatoria non svolge infatti una funzione di pianificazione urbanistica e non può sostituire gli strumenti previsti per disciplinare l’assetto complessivo dell’area.
La pronuncia conferma quindi la necessità di distinguere tra la regolarità edilizia delle singole costruzioni e la legittimità urbanistica dell’intervento nel suo complesso: il condono degli edifici non sana automaticamente il frazionamento e la trasformazione abusiva del terreno.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



