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26.10.2026 - lavori pubblici

MANUTENZIONE STRADALE – QUANDO L’APPALTO È DI LAVORI E QUANDO È DI SERVIZI – PARERE ANAC N. 334/2026

Con il Parere di precontenzioso ANAC n. 334 del 9 settembre 2026, l’Autorità ha chiarito come distinguere, nelle attività di manutenzione, un appalto di lavori da un appalto di servizi. La distinzione assume particolare rilievo per le imprese perché dalla qualificazione dell’affidamento dipendono direttamente alcuni elementi della gara, tra cui il possesso della qualificazione SOA, l’applicazione dei prezzari regionali e la struttura economica dell’offerta. Il criterio decisivo non è la semplice presenza di lavorazioni materiali, ma il peso che queste assumono nell’economia complessiva del contratto.

Il caso esaminato riguardava una procedura di importo superiore a 14,6 milioni di euro per la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e per la fornitura di segnaletica verticale. Un operatore aveva contestato la qualificazione dei primi tre lotti come servizi, sostenendo che le prestazioni avessero natura di lavori e contestando, di conseguenza, la mancata previsione dell’attestazione SOA in categoria OS10, l’individuazione del CCNL e la determinazione dei prezzi mediante un criterio a canone anziché con riferimento ai prezzari regionali.

ANAC ha ritenuto corretta la qualificazione come appalto di servizi. Pur comportando l’impiego di vernici ed elementi sostitutivi, il ripasso della segnaletica orizzontale e il ripristino o la sostituzione di quella verticale non determinavano, secondo l’Autorità, una modificazione prevalente ed essenziale della realtà fisica esistente. Le attività riguardavano infatti segnaletica già presente e si inserivano in un affidamento più ampio comprendente monitoraggio, programmazione, gestione della banca dati e reperibilità.

Per le imprese, la conseguenza più significativa è che la presenza di posa, sostituzione di elementi o utilizzo di materiali non è sufficiente, da sola, a qualificare l’affidamento come appalto di lavori. Occorre considerare la funzione e la rilevanza di tali attività rispetto all’intero contratto. Quando la componente materiale non rappresenta il nucleo prevalente ed essenziale dell’affidamento, la procedura può quindi essere qualificata come servizio, con conseguente esclusione del sistema SOA previsto per i lavori. Nel caso esaminato, ANAC ha infatti ritenuto non necessaria l’attestazione OS10.

La qualificazione incide anche sulla determinazione economica della gara. Trattandosi di un appalto di servizi, ANAC ha escluso l’applicazione obbligatoria dei prezzari regionali delle opere pubbliche e ha ritenuto non irragionevole il ricorso a un corrispettivo a canone, considerato che quantità ed estensione dei singoli interventi non erano predeterminabili.

Quanto al CCNL, l’Autorità ha precisato che la sua individuazione segue un criterio distinto: deve essere verificata la stretta connessione del contratto collettivo con le prestazioni concretamente richieste, senza che la qualificazione generale dell’affidamento come servizio o come lavoro determini automaticamente il CCNL applicabile.

Il parere assume quindi rilievo per gli operatori economici già nella valutazione della documentazione di gara, poiché dalla corretta qualificazione dell’affidamento discendono conseguenze sui requisiti di partecipazione, sulla SOA, sulla formazione dell’offerta economica e sull’utilizzo dei prezzari. ANAC conferma che la distinzione tra lavori e servizi deve essere effettuata considerando concretamente il peso e la funzione delle lavorazioni materiali nell’economia complessiva del contratto.

Per un approfondimento completo dei chiarimenti forniti da ANAC in materia di qualificazione degli appalti di manutenzione, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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