MURO DI CINTA O DI CONTENIMENTO: QUANDO È NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Con la sentenza 4 agosto 2026, n. 4031, il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, ha ribadito che la realizzazione di un muro di cinta o di contenimento può richiedere il preventivo rilascio del permesso di costruire quando l’opera per caratteristiche e dimensioni determina una stabile trasformazione del territorio.
Secondo il TAR, il muro di cinta o di contenimento costituisce una struttura dotata di specificità e autonomia, che non può essere automaticamente assimilata a una semplice recinzione né qualificata come opera meramente pertinenziale.
Per individuare il titolo edilizio necessario occorre valutare concretamente la struttura dell’opera, le sue dimensioni, la funzione svolta e l’estensione dell’area interessata. Il permesso di costruire è richiesto quando il muro risulta idoneo a modificare stabilmente l’assetto urbanistico-edilizio del territorio e assume, pertanto, le caratteristiche di un intervento di nuova costruzione.
Il medesimo principio trova applicazione anche nel caso di sopraelevazione di un muro già esistente. Qualora l’ampliamento presenti una propria consistenza e sia in grado di alterare stabilmente lo stato dei luoghi, l’intervento non può essere considerato una semplice modifica accessoria e deve essere preceduto dal rilascio del titolo edilizio prescritto.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



