NEI LAVORI PUBBLICI IL SUBAPPALTO NECESSARIO DEVE ESSERE DICHIARATO IN GARA
(Consiglio di Stato, SEZ. V, 06/06/2026, n. 4579)
Con la sentenza n. 4579 del 6 giugno 2026, il Consiglio di Stato è intervenuto su un tema di particolare rilievo per le imprese che partecipano agli appalti pubblici di lavori: i limiti del soccorso istruttorio quando il concorrente non possiede direttamente la qualificazione per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e deve quindi ricorrere al subappalto necessario.
La vicenda riguardava una procedura di affidamento di lavori nella quale l’aggiudicatario non possedeva il requisito di qualificazione richiesto per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria. Nel DGUE, tuttavia, l’operatore aveva dichiarato espressamente di non voler ricorrere al subappalto. Successivamente, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio, consentendo all’impresa di produrre una dichiarazione di subappalto necessario.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo tale operato, chiarendo che una dichiarazione negativa resa nel DGUE sul ricorso al subappalto non può essere considerata ambigua o incompleta. Di conseguenza, non può essere corretta tramite soccorso istruttorio.
Secondo il Collegio, la successiva dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario costituisce una modifica della volontà negoziale originariamente espressa dal concorrente. Non si tratta, quindi, di integrare un documento mancante o chiarire un elemento dubbio, ma di cambiare una scelta rilevante ai fini della partecipazione alla gara.
Il principio è particolarmente importante per le imprese: quando l’operatore economico non possiede direttamente la qualificazione per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, deve dichiarare tempestivamente in gara il ricorso al subappalto necessario. Se, invece, dichiara di non voler subappaltare, non può successivamente modificare tale dichiarazione per sanare la mancanza del requisito.
La sentenza richiama il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico: l’impresa è tenuta a verificare prima della presentazione dell’offerta il possesso delle qualificazioni richieste dal bando e, ove necessario, a impostare correttamente la partecipazione dichiarando il subappalto qualificante nei termini previsti dalla disciplina di gara.
Per le imprese che partecipano ad appalti di lavori, la decisione conferma alcuni accorgimenti operativi fondamentali:
- verificare con attenzione tutte le categorie indicate nel bando, distinguendo tra categoria prevalente e categorie scorporabili;
- accertare se le categorie scorporabili siano a qualificazione obbligatoria;
- controllare se l’impresa possiede direttamente la SOA necessaria per ciascuna categoria;
- in mancanza di qualificazione diretta, valutare tempestivamente il ricorso al subappalto necessario, ove ammesso;
- dichiarare correttamente il subappalto già in sede di gara, evitando risposte negative o generiche nel DGUE e nella documentazione amministrativa;
- verificare la coerenza tra DGUE, domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative e offerta;
- non confidare nel soccorso istruttorio per correggere scelte dichiarative già espresse in modo chiaro.
Il soccorso istruttorio, infatti, non può essere utilizzato per colmare la mancanza di un requisito speciale di qualificazione né per modificare una dichiarazione chiara resa dall’impresa in sede di offerta.
La pronuncia conferma quindi la necessità di prestare particolare attenzione alla fase di predisposizione della documentazione di gara, soprattutto negli appalti di lavori caratterizzati dalla presenza di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Si rimanda alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato
Gli uffici di ANCE Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



