OBBLIGHI DICHIARATIVI – DEVONO ESSERE COMUNICATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI I FATTI POTENZIALMENTE RILEVANTI, SENZA VALUTAZIONI PREVENTIVE DELL’IMPRESA
(Consiglio di Stato, Sez. V, 16.07.2026 n. 5748 e Consiglio di Stato, Sez. V, 24/07/2026, n. 6078)
L’omessa dichiarazione non costituisce automaticamente una causa di esclusione e gli obblighi informativi dell’operatore economico non riguardano indistintamente qualsiasi fatto o precedente.
Devono tuttavia essere comunicati alla stazione appaltante tutti i fatti e i provvedimenti che, almeno potenzialmente, possono integrare una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023. Spetta poi esclusivamente all’Amministrazione valutarne la concreta rilevanza ai fini dell’integrità e dell’affidabilità del concorrente.
Il Consiglio di Stato ha precisato questi principi con due recenti pronunce: la sentenza della Sezione V, 16 luglio 2026, n. 5748, e la successiva sentenza 24 luglio 2026, n. 6078.
L’omissione rileva solo per fatti potenzialmente escludenti
Con la sentenza n. 5748/2026, il Consiglio di Stato ha richiamato l’articolo 96, comma 14, del Codice, secondo cui l’operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i fatti e i provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, quando non siano già indicati nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.
La violazione dell’obbligo dichiarativo non assume quindi rilevanza in termini generali. Non ogni omissione o inesattezza può giustificare l’esclusione, ma soltanto quella relativa a circostanze suscettibili di incidere sulla partecipazione alla gara o sulla valutazione di affidabilità dell’impresa.
Lo stesso articolo 96 precisa, inoltre, che l’omissione o la non veridicità della comunicazione non costituiscono di per sé una causa di esclusione. Tali condotte possono però essere valutate come grave illecito professionale ai sensi dell’articolo 98, quando abbiano concretamente inciso o siano state idonee a incidere sulle decisioni della stazione appaltante.
Rientra, in particolare, tra le condotte rilevanti la comunicazione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione.
L’impresa non può decidere autonomamente cosa sia irrilevante
Con la sentenza n. 6078/2026, il Consiglio di Stato ha però chiarito che non spetta all’operatore economico effettuare un proprio “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare.
Il concorrente non può quindi omettere una circostanza ritenendola autonomamente non grave, non pertinente o inidonea a determinare l’esclusione. Quando il fatto è oggettivamente idoneo a incidere sul giudizio di integrità e affidabilità, deve essere portato a conoscenza della stazione appaltante.
La valutazione finale appartiene infatti esclusivamente all’Amministrazione, che deve essere messa nelle condizioni di svolgere il proprio apprezzamento con piena cognizione di causa.
Secondo i giudici, il nuovo Codice ha rafforzato il dovere di leale collaborazione tra stazioni appaltanti e operatori economici, fondandolo anche sui principi della fiducia e della buona fede previsti dagli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
In questo quadro, l’obbligo dichiarativo assume una funzione centrale: garantire che la stazione appaltante disponga di tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per valutare l’affidabilità professionale del concorrente.
Quando l’omissione può costituire grave illecito professionale
L’omissione di una circostanza rilevante può integrare il grave illecito professionale previsto dall’articolo 95, comma 1, lettera e), in relazione all’articolo 98, comma 3, lettera b), del Codice.
Ciò si verifica quando l’informazione taciuta:
- riguarda un fatto potenzialmente incidente sull’integrità o sull’affidabilità dell’impresa;
- impedisce alla stazione appaltante di effettuare una valutazione completa;
- è suscettibile di influenzare le decisioni sull’ammissione, sull’esclusione o sull’aggiudicazione;
- determina una violazione dei principi di leale collaborazione, buona fede e fiducia.
Non è quindi l’omissione in quanto tale a determinare necessariamente l’esclusione. Occorre verificare la natura del fatto non dichiarato, la sua rilevanza rispetto alle cause previste dagli articoli 94 e 95 e l’idoneità della condotta a condizionare il processo decisionale dell’Amministrazione.
Il coordinamento tra le due pronunce
Le due sentenze non esprimono principi contraddittori, ma delimitano con maggiore precisione l’estensione degli obblighi dichiarativi.
Da un lato, l’operatore non è tenuto a comunicare qualsiasi evento della propria vita professionale, ma soltanto i fatti che possono ragionevolmente assumere rilevanza ai fini delle cause di esclusione.
Dall’altro, quando una circostanza presenta tale potenziale rilevanza, l’impresa non può ometterla sulla base di una propria valutazione circa la sua gravità o innocuità.
In altri termini:
- l’obbligo dichiarativo non è illimitato;
- la valutazione sulla concreta rilevanza del fatto non compete all’impresa;
- il concorrente deve dichiarare le circostanze potenzialmente escludenti;
- spetta alla stazione appaltante stabilire se il fatto comprometta effettivamente l’affidabilità dell’operatore;
- l’omissione può assumere rilievo come grave illecito professionale quando impedisce o altera la valutazione dell’Amministrazione.
Indicazioni operative per le imprese
Nella compilazione delle dichiarazioni di gara, l’operatore economico deve adottare un criterio prudenziale, verificando se il fatto sia astrattamente riconducibile alle cause di esclusione previste dal Codice.
In presenza di precedenti professionali, risoluzioni contrattuali, contestazioni, provvedimenti sanzionatori o altre circostanze potenzialmente incidenti sull’affidabilità, è opportuno procedere alla dichiarazione, accompagnandola con gli elementi utili a consentire alla stazione appaltante una valutazione completa.
L’impresa può quindi illustrare:
- la natura e la data del fatto;
- l’esito del procedimento;
- l’eventuale pendenza di un contenzioso;
- le misure riparatorie o di self-cleaning adottate;
- le ragioni per le quali la circostanza non dovrebbe compromettere l’affidabilità professionale.
Non è invece prudente omettere il fatto sulla base della sola convinzione che esso non possa determinare l’esclusione.
In sintesi:
- l’omissione dichiarativa non costituisce automaticamente causa di esclusione;
- devono essere dichiarati soltanto i fatti potenzialmente riconducibili agli articoli 94 e 95 del Codice;
- l’operatore non può effettuare autonomamente una selezione dei fatti ritenuti irrilevanti;
- la valutazione definitiva spetta alla stazione appaltante;
- l’omissione di informazioni rilevanti può integrare un grave illecito professionale;
- la decisione sull’esclusione deve essere motivata in relazione alla concreta incidenza del fatto sull’integrità e sull’affidabilità dell’impresa.
Le pronunce confermano quindi la necessità di trovare un equilibrio tra il divieto di imporre obblighi dichiarativi indiscriminati e l’esigenza di garantire alla stazione appaltante una conoscenza completa delle circostanze potenzialmente rilevanti.
Si rimanda per ulteriori approfondimenti al testo integrale delle sentenze pubblicate in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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