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31.08.2026 - lavori pubblici

OFFERTA ANOMALA – IL TERMINE PER PRESENTARE I GIUSTIFICATIVI NON È PERENTORIO

(Consiglio di Stato, Sez. V, 10 agosto 2026, n. 6457)

Con la sentenza n. 6457 del 10 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine assegnato all’operatore economico ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per fornire le spiegazioni sul prezzo o sui costi dell’offerta nell’ambito della verifica di anomalia ha natura ordinatoria e non perentoria. Il mancato rispetto del termine, quindi, non comporta automaticamente l’esclusione dell’impresa dalla gara, non essendo prevista dal Codice una specifica sanzione o una decadenza collegata al suo superamento.

L’art. 110 del Codice dei contratti pubblici disciplina il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e prevede che, quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richieda per iscritto all’operatore economico le spiegazioni ritenute necessarie, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la disposizione non qualifica espressamente tale termine come perentorio e non prevede conseguenze espulsive automatiche in caso di inosservanza.

La sentenza conferma inoltre l’orientamento secondo cui la stazione appaltante conserva un margine di discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria relativa alla verifica dell’anomalia. In particolare, qualora i primi giustificativi forniti dall’operatore non consentano di chiarire tutti i dubbi sulla congruità e sostenibilità dell’offerta, l’amministrazione può richiedere ulteriori chiarimenti o approfondimenti.

Secondo il Consiglio di Stato, tale possibilità non contrasta né con l’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 né con il principio del risultato previsto dall’art. 1 del Codice. L’istruttoria deve infatti essere finalizzata ad acquisire gli elementi necessari per valutare in modo attendibile la sostenibilità complessiva dell’offerta, prima dell’eventuale adozione di un provvedimento di esclusione.

La pronuncia richiama anche la disciplina europea in materia di offerte anormalmente basse, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice può respingere l’offerta solo quando le spiegazioni fornite non risultino idonee a giustificare adeguatamente il basso livello dei prezzi o dei costi proposti.

Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la precedente decisione del TAR Veneto (sez. II, n. 2387/2025), confermando un orientamento già espresso in altre pronunce secondo cui il termine previsto per la presentazione dei giustificativi nell’ambito della verifica di anomalia non determina, per il solo fatto del suo superamento, l’automatica esclusione dell’operatore economico.

Per un approfondimento completo delle motivazioni della sentenza e dei precedenti giurisprudenziali richiamati, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

ALLEGATO: Consiglio di Stato, Sez. V, 10 agosto 2026, n. 6457


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