RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE – LA CORRISPONDENZA TRA QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE VALE SOLO NEGLI APPALTI DI LAVORI
(Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 29/07/2026, n. 4771)
…omissis…
- Il ricorso non è fondato.
8.1 I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione in quanto entrambi recanti censure di violazione dell’art. 68 del codice dei contratti pubblici.
La giurisprudenza amministrativa, già sotto la vigenza del precedente codice, riteneva che l’obbligo di specificazione delle parti di servizio può ritenersi assolto sia mediante indicazione descrittiva delle singole parti, sia mediante indicazione in termini meramente percentuali delle quote di esecuzione. (Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2017, n. 3264; Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2019, n. 2641; Cons. Stato, Ad. Plen., 5 luglio 2012, nn. 22 e 26)
In particolare, si fa riferimento a pronunce che, benché rese sul previgente quadro normativo, esprimono principi ancor più significativi, ove si consideri che il codice dei contratti pubblici del 2023 ha eliminato la distinzione tra RTI orizzontale e verticale e, con essa, la necessità di una specifica indicazione delle quote si lavori o servizi assunte da ciascun partecipante al raggruppamento.
Ed infatti, la disposizione contenute nel secondo comma dell’art. 68, deve essere intesa come riferita a quegli appalti di lavori, o servizi, che per loro natura ovvero per l’oggetto del contratto siano suscettibili di essere divise tra i vari partecipanti.
8.2 Più di recente, la questione è stata esaminata dalla giurisprudenza, con la dovuta distinzione tra le tipologie dell’oggetto dei contratti di appalto (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599).
Occorre premettere che l’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023 (corrispondente all’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), nel disciplinare la presentazione dell’offerta da parte dei raggruppamenti temporanei di impresa o dei consorzi ordinari, precisa, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, che sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, che devono assumere lo specifico impegno a realizzarle (comma 2); che le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive (comma 4, lett.b); che i raggruppamenti sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Il comma 11 dell’art. 68 stabilisce, altresì, che si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12, avente ad oggetto il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, oltre che per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Nell’ambito dell’allegato II.12 l’art. 30, collocato nella parte IV, che disciplina i soggetti abilitati ad assumere i lavori, si occupa dei requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti, stabilendo che per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Come noto, con riferimento al d.lgs. n. 163 del 2006, Con.Stato, Ad.Plenaria, 28 aprile 2014 n. 27, in base ad una interpretazione letterale, sistematica e teleologica, ha affermato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.-l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Per completezza va ricordato che il testo originario dell’art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabiliva che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, mentre, con le modifiche apportate nel 2012, si è circoscritta tale regola ai soli appalti di lavori” – difatti, l’art. 37, nella formulazione successiva alla novella, recitava “nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
Il ricorso fonda l’esclusione del RTI ……………. sulla pretesa violazione dell’art. 68, comma 11, e dell’art. 30, comma 2, All. II.12, invocando l’Ad. Plen. n. 6/2019. Ma quella pronuncia riguarda un appalto di lavori.
Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 9599/2025 ha escluso che l’art. 30 All. II.12 (e con esso il principio di corrispondenza) si applichi a servizi e forniture — categoria in cui rientra la riscossione tributi. Il punto 6.4 del disciplinare della gara in oggetto prevede che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali siano soddisfatti “dal raggruppamento nel complesso”.
Tale clausola è — alla luce del richiamato precedente — legittima espressione della discrezionalità della stazione appaltante ex comma 4 lett. b. Ne deriva l’infondatezza tanto della censura principale (difetto dei requisiti in capo a xxx rapportati al 60%) quanto, a fortiori, di quella subordinata (illegittimità del punto 6.4), che risulta conforme al diritto vivente anziché in contrasto con esso.
…omissis…
Con la sentenza n. 4771 del 29 luglio 2026, il TAR Campania, Napoli, ha chiarito che il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione, previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, trova applicazione negli appalti di lavori e non si estende agli appalti di servizi e forniture. Per le imprese che partecipano alle gare in raggruppamento, la pronuncia assume particolare rilievo perché distingue la disciplina della qualificazione applicabile ai lavori da quella prevista per le altre tipologie di contratto.
La controversia riguardava una procedura per l’affidamento in concessione della gestione, dell’accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. Il raggruppamento aggiudicatario aveva indicato una ripartizione delle attività in misura percentuale, pari al 60 per cento per la mandataria e al 40 per cento per l’altra impresa, dichiarando per entrambe l’esecuzione di tutte le attività oggetto della procedura.
La ricorrente sosteneva, tra l’altro, che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dovessero essere posseduti dalle singole imprese in misura corrispondente alla rispettiva quota di esecuzione, richiamando l’art. 68 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12.
Il TAR non ha accolto tale impostazione. Richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 9599 del 5 dicembre 2025, il Collegio ha evidenziato che l’art. 30 dell’Allegato II.12 è inserito nella disciplina relativa ai soggetti abilitati ad assumere lavori e che il principio di corrispondenza tra quote e requisiti di qualificazione non trova applicazione agli appalti di servizi e forniture.
Il giudice ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, i raggruppamenti sono ammessi alla gara quando possiedono complessivamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, ferma restando la necessità che ciascun esecutore disponga dei requisiti prescritti per la specifica prestazione che si è impegnato a realizzare. La stazione appaltante può inoltre definire nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti devono soddisfare tali requisiti, purché le relative previsioni siano proporzionate e giustificate da motivazioni obiettive.
Nel caso esaminato, il disciplinare stabiliva che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dovessero essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. Il TAR ha ritenuto tale previsione conforme alla disciplina applicabile, trattandosi di un affidamento riconducibile ai servizi e non di un appalto di lavori.
La decisione consente quindi di distinguere due piani: negli appalti di lavori opera la disciplina dell’art. 30 dell’Allegato II.12 relativa alle quote di partecipazione e ai requisiti di qualificazione dei componenti del raggruppamento; per servizi e forniture tale disciplina non è invece automaticamente applicabile e assumono rilievo le previsioni dell’art. 68 del Codice e quelle contenute nella specifica disciplina di gara.
Per un approfondimento completo delle motivazioni della decisione e dei riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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