RECUPERO DI UNA STRADA CARRABILE: NECESSARIO DIMOSTRARNE L’EFFETTIVA PREESISTENZA
Con la sentenza 4 agosto 2026, n. 1130, il TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, ha chiarito che il recupero funzionale di una strada carrabile preesistente può essere assentito mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) soltanto quando sia adeguatamente dimostrata l’originaria consistenza del percorso.
La controversia riguardava una SCIA presentata per il recupero di una strada destinata a collegare un fabbricato privato situato in ambito collinare con una sottostante strada consortile. A seguito dell’istruttoria, il Comune aveva dichiarato la pratica improcedibile o inefficace, rilevando che il tracciato indicato non presentava le caratteristiche di una vera strada carrabile.
Secondo il TAR, il semplice passaggio storico di pedoni o mezzi agricoli non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una strada. Perché un percorso possa essere qualificato come carrabile deve essere dotato di un sottofondo in materiale consolidato, idoneo a consentire il transito continuativo dei veicoli. In assenza di una massicciata stradale, un tracciato formatosi spontaneamente sul terreno naturale deve essere considerato un semplice tratturo.
Nel caso esaminato, la documentazione disponibile attestava l’esistenza, almeno fino alla metà degli anni Novanta, di un percorso utilizzato da pedoni e mezzi agricoli, ma non provava la presenza di una strada carrabile strutturata. Inoltre, le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vietavano la realizzazione di una nuova strada di accesso al fabbricato.
Il TAR ha pertanto ritenuto legittimo il provvedimento comunale. L’intervento proposto, pur qualificato formalmente come recupero funzionale, avrebbe determinato in concreto la realizzazione di una nuova strada carrabile, in contrasto con la disciplina urbanistica vigente.
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