RICOSTRUZIONE DI RUDERI: IL TAR LAZIO RIBADISCE I LIMITI DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Con la sentenza 13 maggio 2026, n. 8814, il TAR Lazio, Roma, sez. II quater, torna sul tema della qualificazione degli interventi di ricostruzione di fabbricati diruti o ridotti a rudere, chiarendo quando l’intervento possa essere considerato ristrutturazione edilizia e quando, invece, debba essere ricondotto alla nuova costruzione.
Secondo il Tribunale, la ristrutturazione edilizia presuppone l’esistenza di un organismo edilizio preesistente chiaramente individuabile. In particolare, devono poter essere accertate con sufficiente certezza l’originaria cubatura e la sagoma d’ingombro del fabbricato. Solo in presenza di una base edilizia certa è infatti possibile valutare le modifiche ammissibili e ricondurre l’intervento nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente.
Diversamente, la ricostruzione effettuata su semplici ruderi, su edifici da tempo demoliti, anche solo parzialmente, o su manufatti ormai diruti, non può essere qualificata come ristrutturazione edilizia. In tali casi l’intervento assume natura di nuova costruzione, con conseguente applicazione della relativa disciplina urbanistica ed edilizia.
La decisione conferma un principio di particolare rilievo operativo: prima di avviare interventi su immobili fortemente degradati o parzialmente crollati, è necessario verificare e documentare in modo puntuale la consistenza originaria del fabbricato, anche attraverso rilievi, documentazione catastale, titoli edilizi pregressi, fotografie storiche o altri elementi probatori idonei.
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