RISOLUZIONE DELL’APPALTO E GARANZIA DEFINITIVA – STATO DI CONSISTENZA DA CONCLUDERSI ENTRO SEI MESI
(Cassazione civile sez. I, 22/12/2025, n. 33567)
“In tema di appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante, ove abbia comunicato all’appaltatore la risoluzione del contratto, deve disporre la redazione dello stato di consistenza, con preavviso di venti giorni, entro un lasso di tempo ragionevole che, benché non espressamente individuato dalla legge, può essere fissato, in virtù del principio di buona fede, in sei mesi dalla comunicazione della risoluzione, termine che lo stesso legislatore ha considerato ragionevole sia in tema di escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c., che in tema di appalto ex art. 187, d.m. n. 145 del 2000, con la conseguenza che il suo inutile decorso determina l’estinzione della garanzia, anche se autonoma, concessa a favore della stazione appaltante” .
La sentenza in esame affronta un tema molto complesso: il rapporto tra risoluzione del contratto, collaudo, stato di consistenza ed estinzione della garanzia definitiva.
La lite nasce da un appalto pubblico relativo ai lavori di riqualificazione e adeguamento di un palasport comunale. Il Comune aveva risolto il contratto per grave e reiterato inadempimento dell’appaltatore e, successivamente, aveva agito per escutere la polizza fideiussoria prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
Il garante e l’impresa avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune. Mentre il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione, la Corte d’Appello, in riforma della decisione, aveva revocato il decreto ingiuntivo. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la garanzia si era estinta poiché la redazione dello stato di consistenza dei lavori e dell’inventario dei materiali non si era conclusa entro il termine di sei mesi previsto dalla normativa applicabile.
Il ragionamento della Corte d’Appello era fondato su una sostanziale equiparazione tra stato di consistenza e collaudo parziale: se il collaudo deve chiudersi entro sei mesi, anche lo stato di consistenza, ritenuto equivalente nella fase patologica dell’appalto, avrebbe dovuto rispettare lo stesso limite temporale.
Tuttavia, il Comune ha contestato la decisione d’appello deducendo tre argomenti:
- il primo riguardava la presunta errata equiparazione tra collaudo e stato di consistenza. Secondo il Comune, in caso di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, il collaudo parziale può essere impedito proprio dalla condotta dell’impresa; per questo non sarebbe corretto far derivare automaticamente l’estinzione della garanzia dal mancato collaudo o da un adempimento assimilato al collaudo;
- il secondo motivo atteneva alla prova documentale: secondo il Comune, dagli atti risultava comunque la redazione dello stato di consistenza entro i termini;
- il terzo motivo riguardava la natura della garanzia. Il Comune sosteneva che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, il garante non avrebbe potuto ottenere la restituzione delle somme, ma avrebbe dovuto eventualmente agire in regresso contro il debitore principale.
La Cassazione, pur rigettando il ricorso, ha chiarito che collaudo e stato di consistenza non coincidono.
Il collaudo, infatti, svolge una funzione tecnico-valutativa: serve a verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte, secondo il progetto, le prescrizioni tecniche, il contratto e le eventuali varianti. La Corte sottolinea che questa nozione resta sostanzialmente invariata anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici, richiamando l’art. 13 dell’Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.
Viceversa, lo stato di consistenza ha una funzione diversa: non certifica la corretta ultimazione dell’opera, ma fotografa ciò che è stato eseguito al momento della risoluzione, insieme a materiali, macchine e mezzi presenti in cantiere. È quindi un atto descrittivo e ricognitivo, decisivo nella fase patologica dell’appalto, ma non sovrapponibile al collaudo.
Secondo la Cassazione, quando i lavori sono interrotti a causa dell’inadempimento dell’appaltatore, non può pretendersi dalla stazione appaltante un collaudo in senso proprio. Il collaudo presuppone infatti la prosecuzione del rapporto e il compimento dell’opera. Se l’opera non è ultimata perché il contratto è stato risolto, manca il presupposto tecnico e giuridico del collaudo.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’obbligo di procedere al collaudo viene meno quando la condotta dell’impresa impedisce o ostacola lo svolgimento delle operazioni. In caso di grave inadempimento, imporre alla PA di certificare un’opera non conclusa e contestata significherebbe attribuire all’appaltatore inadempiente un vantaggio ingiustificato.
La Suprema Corte conferma il rigetto del ricorso proposto dal Comune, ma corregge l’impostazione seguita dalla Corte d’Appello. L’esito resta invariato: la garanzia deve ritenersi estinta. Tuttavia, tale conclusione non deriva da un’automatica equiparazione tra stato di consistenza e collaudo. Secondo la Cassazione, infatti, non è possibile estendere per analogia la disciplina del collaudo allo stato di consistenza, trattandosi di istituti caratterizzati da presupposti e finalità differenti, come si è appena evidenziato.
La soluzione viene invece fondata sull’analogia iuris, cioè sui principi generali dell’ordinamento: buona fede, correttezza, necessità di evitare che il garante resti esposto indefinitamente, dovere del creditore pubblico di attivarsi entro un termine ragionevole.
Da qui il principio operativo: dalla comunicazione della risoluzione decorre l’onere di compiere tempestivamente gli atti necessari, in particolare lo stato di consistenza. Se lo stato di consistenza non è concluso entro sei mesi dalla comunicazione, le garanzie si estinguono. Non basta avviare le operazioni: occorre portarle a termine.
Si pubblica in allegato il testo della sentenza in commento.
ALLEGATO: Cassazione civile sez. I, 22 12 2025, n. 33567
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